TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI PER ATTIVITA’ SPORTIVE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI

Risposta n. 1442024 Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito la posizione fiscale riguardante il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per le attività sportive praticate dai loro figli. La questione è stata affrontata in risposta a un’istanza di interpello presentata da una società che intendeva includere tali rimborsi nel proprio piano di welfare aziendale.

Quadro normativo di riferimento:
– Articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
– Articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 190

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo prevede alcune deroghe a questo principio.

In particolare, la lettera f-bis) del comma 2 esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia ha chiarito che le spese per attività sportive praticate dai figli dei dipendenti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR, a meno che non siano svolte nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.

Nel caso specifico presentato nell’istanza di interpello, la società intendeva rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti presso circoli sportivi, palestre o istituti scolastici, ma con il servizio erogato da associazioni sportive esterne (ad esempio, corsi di tennis bisettimanali).

Conclusione:
Poiché queste attività non risultano essere svolte nell’ambito dei piani di offerta formativa scolastica, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per tali spese devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Questo parere dell’Agenzia delle Entrate, anche se nono condivisibile; sottolinea l’importanza di una chiara distinzione tra le attività educative e formative incluse nei piani scolastici e le attività sportive extrascolastiche, ai fini del trattamento fiscale dei relativi rimborsi nell’ambito dei piani di welfare aziendale.

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WELFARE CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

Welfare metalmeccanica industria € 200 a giugno 2024

Con l’approssimarsi della prossima mensilità di giugno, desideriamo informarvi sui benefici di welfare aziendale che le aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria  devono mettere a disposizione dei propri dipendenti.

Beneficiari

Hanno diritto ai 200 euro di welfare tutti i lavoratori assunti come operai, impiegati, quadri e apprendisti (esclusi i dirigenti), che:

  1. Hanno un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno;
  2. Sono stati assunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  3. Hanno superato il periodo di prova;
  4. Non sono in aspettativa non retribuita o indennizzata dal 1/6 al 31/12;
  5. Sono a tempo determinato e hanno maturato almeno 3 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’anno.

Beni e servizi

Il valore di 200 euro può essere utilizzato per:

– Servizi di welfare come assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione, per i lavoratori e i loro familiari;

– Beni e servizi in natura prodotti dall’azienda o da fornitori convenzionati;

– Abbonamenti al trasporto pubblico regionale o interregionale per lavoratori e familiari a carico.

È inoltre possibile destinare il valore al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

Modalità di erogazione

Il valore di 200 euro dovrà essere definito entro il 1° giugno 2024 e utilizzato entro il 31 maggio 2025. L’erogazione avverrà attraverso:

– Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio;

– Piattaforma elettronica;

– Documento di legittimazione nominativo (voucher).

Limite di esenzione fiscale e contributiva per il 2024

La legge di Bilancio 2024 ha innalzato il limite di esenzione fiscale e contributiva per i lavoratori dipendenti. Il nuovo “plafond” è di 1.000 euro per tutti i lavoratori, innalzato a  2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nell’importo esente rientrano anche il pagamento o il rimborso da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), nonché le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.

Inoltre, il limite di esenzione previsto per il 2024 comprenderà anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore scelga di ricevere buoni benzina o buoni acquisto. Inoltre occorre prestare attenzione ad eventuali fringe benefit messi a disposizione

(autovettura aziendale ad uso promiscuo), in quanto anch’esso deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite sopra citato.

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STUDI PROFESSIONALI: EROGAZIONE UNA TANTUM

Studi Professionali erogazione i tranches una tantum1

 

Con la presente vi ricordiamo che nel mese di maggio 2024 è prevista l’erogazione della I tranche di una tantum per tutti gli studi che applicano il ccnl degli studi professionali. Tale erogazione è prevista a seguito del rinnovo del contratto collettivo avvenuto il 16 febbraio 2024, del quale vi abbiamo già informato tramite la nostra circolare di marzo, consultabile sul nostro sito.

L’importo da erogare nel mese di maggio sarà di € 200,00. Inoltre, desideriamo precisare che la seconda tranche dovrà essere erogata a maggio 2025.

Vi informiamo che le somme da erogare dovranno essere riparametrate sulla base dell’anzianità di servizio lavorato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2018 e il 1° marzo 2024. Nel calcolo, si considererà come mese intero ogni frazione di mese superiore o uguale a 15 giorni.

Per i lavoratori part-time, si terrà conto dell’orario effettivo previsto nel contratto individuale di lavoro.

In aggiunta, desideriamo precisare che i periodi di assenza per maternità/paternità, congedo parentale, allattamento, malattia del bambino e sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per ammortizzatori sociali dovranno essere considerati ai fini del calcolo pro-quota. I periodi in cui non è stata erogata la normale retribuzione saranno esclusi dal computo.

È importante sottolineare che l’erogazione della I tranche di una tantum potrà avvenire anche attraverso strumenti di welfare previsti dalla normativa vigente. A tal proposito, vi ricordiamo i nuovi limiti di esenzione stabiliti dall’attuale legge di bilancio:

– € 1.000,00 in misura generalizzata per tutti i lavoratori dipendenti;

– € 2.000,00 per i lavoratori con figli, inclusi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati fiscalmente a carico. I requisiti per usufruire di tale esenzione sono: non possedere redditi propri annui superiori a € 2.840,51 (o € 4.000,00 se di età non superiore a 24 anni).

Vi ricordiamo inoltre che le soglie sopra citate (€ 1.000,00 ed € 2.000,00) rappresentano un limite al superamento del quale l’intero valore del Fringe benefits concorre a formare reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi.

Restiamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito.

Cordiali saluti.

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Fringe benefit a € 3000 per dipendenti con figli

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 103 del 04 maggio 2023 il c.d. Decreto Lavoro (D.L. 48/2023) contenente misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Dopo aver brevemente illustrato le novità contenute nel decreto, qui si seguito andiamo ad analizzare un’articolo particolarmente interessante che può impattare notevolmente sull’operatività lavorativa.

Il limite 3000 euro dell’articolo 51 comma 3 (continua…)

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DECRETO AIUTI-BIS – NOVITA’ PER FRINGE BENEFIT E RIDUZIONE CUNEO FISCALE

decreto-aiuti

Il Consiglio dei Ministri  ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, il Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115, (cd Decreto Aiuti-bis), all’interno del quale sono contenute  nuove misure urgenti per fronteggiare la crisi energetica e l’aumento dei prezzi che affliggono da mesi famiglie e imprese.

Tra le principali novità per i datori di lavoro e lavoratori si segnalano:

 

Nuovo limite di esenzione per i fringe benefits (€ 600,00 per il solo anno 2022) (continua…)

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