ACCESSO ALLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL PER GLI SPORTIVI

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

 

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: requisiti, modalità di presentazione delle domande e istruzioni operative

Con il presente documento si intende fornire una sintesi strategica  in merito alle condizioni e alle procedure per l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

Requisiti di accesso alla NASpI

Possono accedere alla NASpI i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato iscritti al Fondo pensione sportivi che:

– Siano in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, pari a 78 contributi giornalieri nel Fondo pensione sportivi;

– Non abbiano già fruito in passato della NASpI utilizzando gli stessi contributi.

I contributi versati precedentemente al 1 luglio 2023 sono utilizzabili solo se non già fruiti.

Requisiti di accesso alla DIS-COLL

Possono accedere alla DIS-COLL i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di collaborazione coordinata che:

– Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano versato almeno un mese di contributi in Gestione Separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione al giorno dell’evento stesso.

Modalità di presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL

Tutte  le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante:

– Compilazione degli appositi modelli online sul sito www.inps.it;

– Richiesta presso Patronati e CAF, che presenteranno la domanda per delega dell’interessato.

In alternativa è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile.

Preme ricordare  che i percettori di NASpI  in costanza di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito presunto.

Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, va ricordato che l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 consente la fruizione contemporanea della prestazione di disoccupazione e la produzione di reddito derivante unicamente da attività autonoma o parasubordinata.

Pertanto, questi lavoratori hanno l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, sempre rispettando il termine di decadenza previsto dal comma 12 dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto di tale termine fa decadere il diritto a percepire la prestazione DIS-COLL.

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Decreto sostegni ter

Gazzetta ufficiale

DECRETO SOSTEGNI TER: PRINCIPALI NOVITÀ PER I DATORI

 È in vigore dal 29 marzo 2022 la Legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del DL n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni ter”), che prevede misure di interesse per i datori di lavoro/sostituti d’imposta, alcune delle quali sono riportate di seguito.

Proroga sospensione dei versamenti per attività chiuse o sospese (continua…)

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I nuovi ammortizzatori sociali

IntegrazioneSalariale

L’INPS rinforza le indicazioni sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

Vale la pena soffermarsi sulle disposizioni del decreto c.d. “Sostegni ter” – dl 27 gennaio 2022, n. 4 – circa i trattamenti di integrazione salariale in favore dei datori di lavoro operanti in specifici settori di attività, sui quali la circolare Inps n. 18 del 1° febbraio 2022 ha, in apertura, chiarito che gli aggiornamenti normativi producono effetti sulle richieste di trattamenti per i quali l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca a partire dal 1° gennaio 2022.

Dal che deriva che la nuova norma non trova applicazione per le richieste che riguardano periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso del 2021, ancorché proseguita nel 2022.

Un tema toccato dall’Istituto investe i lavoratori destinatari delle integrazioni salariali. Ampliando la platea, la Legge di Bilancio 2022 estende la CIGO, la CIGS, i Fondi di solidarietà bilaterali e il FIS anche ai lavoratori a domicilio e agli apprendisti e riduce da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere per beneficiare dell’integrazione. (continua…)

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LEGGE DI BILANCIO 2022 – LE PRINCIPALI NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO – Seconda parte

Come si ricorderà il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 234/2021 meglio nota come Legge di Bilancio.

Le disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 2022.

In questa seconda parte continuiamo ad analizzare le disposizioni di maggior interesse per il mondo del lavoro.

  • LA RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 1 commi da 191 a 220)

La norma provvede ad effettuare una rivisitazione degli ammortizzatori sociali ampliandone il campo di applicazione.

Le modifiche disposte dalla legge di bilancio sono in vigore dal 1° gennaio 2022 e interessano i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dalla su citata data. Il Ministero del lavoro, con circolare n. 1 del 03/01/22 ha già fornito le prime precisazioni in merito. (continua…)

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