TRATTAMENTO FISCALE DEI RIMBORSI PER ATTIVITA’ SPORTIVE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI

Risposta n. 1442024 Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito la posizione fiscale riguardante il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per le attività sportive praticate dai loro figli. La questione è stata affrontata in risposta a un’istanza di interpello presentata da una società che intendeva includere tali rimborsi nel proprio piano di welfare aziendale.

Quadro normativo di riferimento:
– Articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
– Articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 190

L’articolo 51, comma 1, del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività, secondo cui tutte le somme e i valori percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito di lavoro dipendente. Tuttavia, il comma 2 dello stesso articolo prevede alcune deroghe a questo principio.

In particolare, la lettera f-bis) del comma 2 esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente “le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia ha chiarito che le spese per attività sportive praticate dai figli dei dipendenti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-bis) del TUIR, a meno che non siano svolte nell’ambito di “iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica”.

Nel caso specifico presentato nell’istanza di interpello, la società intendeva rimborsare le spese per attività sportive svolte dai figli dei dipendenti presso circoli sportivi, palestre o istituti scolastici, ma con il servizio erogato da associazioni sportive esterne (ad esempio, corsi di tennis bisettimanali).

Conclusione:
Poiché queste attività non risultano essere svolte nell’ambito dei piani di offerta formativa scolastica, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per tali spese devono essere assoggettate a tassazione ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR.

Questo parere dell’Agenzia delle Entrate, anche se nono condivisibile; sottolinea l’importanza di una chiara distinzione tra le attività educative e formative incluse nei piani scolastici e le attività sportive extrascolastiche, ai fini del trattamento fiscale dei relativi rimborsi nell’ambito dei piani di welfare aziendale.

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COMPENSAZIONI MODELLO F24 – NUOVE DISPOSIZIONI

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Nuove disposizioni in materia di compensazioni con modello F24

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024

A partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore due importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94-98) e dal Decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2-3):

  1. Obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni effettuate tramite modello F24.

Fino al 30 giugno 2024, le compensazioni potevano essere eseguite anche attraverso i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.). Dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere presentate esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Blocco della compensazione orizzontale per i contribuenti con debiti scaduti superiori a 100.000 euro.

In base al nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. 223/2006, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale (tra tributi diversi) per i contribuenti che, alla data di trasmissione della delega F24, abbiano un ammontare complessivo di carichi affidati all’Agente della riscossione superiore a 100.000 euro.

Rientrano in tale limite gli importi relativi a:

– imposte erariali e relativi accessori;

– atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti;

– atti di accertamento esecutivi, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.

L’inibizione riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa, mentre rimane possibile la compensazione con i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

L’estinzione o la riduzione dei debiti al di sotto della soglia di 100.000 euro comporta il ripristino della facoltà di compensazione orizzontale.

A fronte di tali modifiche, resta inteso che le aziende saranno obbligate a comunicare allo studio eventuali situazioni che non permettono la compensazione in F24. 

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LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

 

Il licenziamento per superamento periodo di comporto diventa sempre più delicato!

 

Oggetto: Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratori disabili – Requisito della conoscenza o conoscibilità della disabilità

A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15282 del 31 maggio 2024, si ritiene opportuno fornirvi un approfondimento sulla rilevanza della conoscenza o conoscibilità dello stato di disabilità del lavoratore ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Principi giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia, ha confermato il principio secondo cui è discriminatorio il licenziamento di un lavoratore disabile a causa del superamento del periodo di comporto, quando tale periodo non sia stato modulato tenendo conto della sua condizione di disabilità. (continua…)

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SETTORE SPORTIVO: I VOLONTARI E I DIPENDENTI PUBBLICI CHE SVOLGONO ATTIVITA’ SPORTIVE

Settore sportivo i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive

 

Nuovo Decreto Legge semplifica gli adempimenti per volontari e dipendenti pubblici nel settore sportivo

 

Il recente Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 dello stesso giorno, introduce importanti novità in materia di gestione dei compensi per due figure peculiari del mondo sportivo: i volontari e i dipendenti pubblici che svolgono attività sportive. (continua…)

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WELFARE CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA

Welfare metalmeccanica industria € 200 a giugno 2024

Con l’approssimarsi della prossima mensilità di giugno, desideriamo informarvi sui benefici di welfare aziendale che le aziende che applicano il CCNL metalmeccanica industria  devono mettere a disposizione dei propri dipendenti.

Beneficiari

Hanno diritto ai 200 euro di welfare tutti i lavoratori assunti come operai, impiegati, quadri e apprendisti (esclusi i dirigenti), che:

  1. Hanno un rapporto di lavoro in corso al 1° giugno;
  2. Sono stati assunti entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
  3. Hanno superato il periodo di prova;
  4. Non sono in aspettativa non retribuita o indennizzata dal 1/6 al 31/12;
  5. Sono a tempo determinato e hanno maturato almeno 3 mesi di servizio, anche non consecutivi, nell’anno.

Beni e servizi

Il valore di 200 euro può essere utilizzato per:

– Servizi di welfare come assistenza sociale, sanitaria, educazione, istruzione, ricreazione, per i lavoratori e i loro familiari;

– Beni e servizi in natura prodotti dall’azienda o da fornitori convenzionati;

– Abbonamenti al trasporto pubblico regionale o interregionale per lavoratori e familiari a carico.

È inoltre possibile destinare il valore al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa.

Modalità di erogazione

Il valore di 200 euro dovrà essere definito entro il 1° giugno 2024 e utilizzato entro il 31 maggio 2025. L’erogazione avverrà attraverso:

– Pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio;

– Piattaforma elettronica;

– Documento di legittimazione nominativo (voucher).

Limite di esenzione fiscale e contributiva per il 2024

La legge di Bilancio 2024 ha innalzato il limite di esenzione fiscale e contributiva per i lavoratori dipendenti. Il nuovo “plafond” è di 1.000 euro per tutti i lavoratori, innalzato a  2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nell’importo esente rientrano anche il pagamento o il rimborso da parte del datore di lavoro delle utenze domestiche (acqua, luce e gas), nonché le spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo per l’abitazione principale.

Inoltre, il limite di esenzione previsto per il 2024 comprenderà anche l’eventuale credito welfare previsto dalla contrattazione collettiva, nazionale o aziendale, qualora il lavoratore scelga di ricevere buoni benzina o buoni acquisto. Inoltre occorre prestare attenzione ad eventuali fringe benefit messi a disposizione

(autovettura aziendale ad uso promiscuo), in quanto anch’esso deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite sopra citato.

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