Maxi deduzione del costo del lavoro – pubblicato il decreto attuativo del MEF

Maxi deduzione del costo del lavoro - pubblicato il decreto attuativo del MEF

Il 25 giugno è stato pubblicato il decreto attuativo del MEF che introduce per il solo anno 2024, la maggiorazione del 20% della deduzione del costo del lavoro. Deduzione maggiorata ulteriormente del 10% per i lavoratori svantaggiati. Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato.

Qui di seguito andremo ad evidenziare le principali caratteristiche.

 

Riferimenti normativi

– Il Decreto attuativo è stato pubblicato dal MEF il 25 giugno 2024 in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

– La norma prevede, per il periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

 

Beneficiari

Possono beneficiare della maggiorazione:

– Imprese individuali

– Società di capitali

– Società di persone ed equiparate, titolari di reddito d’impresa

– Esercenti arti e professioni, anche in forma associata, titolari di reddito di lavoro autonomo

– Enti non commerciali, limitatamente all’assunzione a tempo indeterminato di soggetti impiegati nell’attività commerciale

 

Non possono beneficiare le imprese in liquidazione o altre procedure di crisi.

 

Requisiti

– Incremento occupazionale: aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo al 31.12.2023 rispetto alla media del periodo precedente.

– Sono esclusi dal conteggio: lavoratori in unità estere, assunti da altre società del gruppo, lavoratori in distacco, lavoratori ceduti per trasferimento d’azienda.

– Sono inclusi: soci lavoratori pro-quota, lavoratori a tempo parziale riproporzionati, lavoratori in somministrazione, trasformazioni da tempo determinato a indeterminato.

 

Misura

– Maggiorazione del 20% sul costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato.

– Ulteriore maggiorazione del 10% (per un totale del 30%) in caso di assunzione di soggetti svantaggiati:

– Persone con disabilità ex L. 68/99

– Ex pazienti di ospedali psichiatrici

– Privi di impiego da almeno 24 mesi

– In trattamento psichiatrico

– Tossicodipendenti

– Alcolisti

– Minori in difficoltà familiare

– Detenuti ed internati

– Soggetti condannati

– Donne con almeno 2 figli under 18 e prive di impiego da 6 mesi in zone svantaggiate

– Donne vittime di violenza in programmi di protezione

– Giovani ammessi a incentivi (Under 30, Neet)

– Lavoratori in zone svantaggiate

– Beneficiari decaduti dal reddito di cittadinanza

 

Determinazione del costo del lavoro

– Riferimento all’art. 2425 c.c.: retribuzioni, contributi, TFR, altri oneri.

– Principio di competenza per imprese in contabilità ordinaria.

– Principio di cassa per imprese in contabilità semplificata e professionisti.

 

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DECRETO COESIONE: Una svolta normativa per l’imprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro

Decreto Coesione: Una svolta normativa per l’autoimprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro (DL 7 maggio 2024 n. 60 GU 7 maggio 2024 n. 105)

Il decreto Coesione Una svolta normativa per l’Autoimprenditorialità e l’Oottimizzazione dell’occupazione

Il Decreto Coesione, pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105, stabilisce una serie di  misure volte a ridurre il costo del lavoro al fine di incentivare l’occupazione.  Inoltre, vengono forniti incentivi significativi sia a livello territoriale che per l’autoimprenditorialità qualificata. (continua…)

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APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

Progetto senza titolo

Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

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DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ONERI PREVIDENZIALI IN FAVORE DI A.S.D. E S.S.D

Approfitta della finestra temporale dall’11 marzo al 22 aprile per  presentare tramite il RAS la domanda di contributo per oneri previdenziali a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Il Dipartimento per lo sport ha annunciato che è stata aperta una finestra temporale per presentare domanda di contributo per oneri previdenziali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Questo contributo, del valore di circa 8 milioni di euro, è previsto dal comma 8 sexies dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2021. Sarà corrisposto alle associazioni e società sportive dilettantistiche in base agli importi dei contributi previdenziali versati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, a favore dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. (continua…)

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ESONERO LAVORATRICI MADRI

La presente circolare fornisce un’approfondita analisi sull’esonero previsto dalla legge di Bilancio 2024, specificatamente all’art. 1, commi compresi tra il 180 e il 182. Saranno esaminati i chiarimenti di prassi amministrativa recentemente introdotti dalla circolare Inps del 31 gennaio 2024, n. 27. Questi chiarimenti consentono di comprendere meglio l’ambito e la struttura dell’esonero, nonché gli aspetti procedurali relativi agli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro. (continua…)

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