La Patente a Punti nei Cantieri: Una Rivoluzione nella Sicurezza sul Lavoro

La Patente a Punti nei cantieri

La Patente a Punti nei Cantieri: Una Rivoluzione nella Sicurezza sul Lavoro

Introduzione

Il settore edile in Italia si appresta a vivere una significativa trasformazione con l’introduzione della “patente a punti” per imprese e lavoratori autonomi. Questo innovativo strumento, concepito per elevare gli standard di sicurezza nei cantieri, rappresenta una svolta nella prevenzione degli infortuni e nella promozione di una cultura della sicurezza più radicata.

Base Normativa e Decorrenza

La patente a punti nei cantieri trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), come modificato dal Decreto Legge n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 79/2022. L’attuazione pratica è delineata dal Decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2023, che ne fissa l’entrata in vigore al 1° ottobre 2024.  Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024. Questo decreto contiene il Regolamento che stabilisce le modalità per presentare la domanda per ottenere la patente destinata alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dal tipo di attività svolta.

Ambito di Applicazione

Il sistema si applica a:

  1. Imprese edili di ogni dimensione
  2. Lavoratori autonomi nel settore edile
  3. Imprese affidatarie
  4. Imprese esecutrici
  5. Imprese di installazione di impianti e servizi operanti nei cantieri

La normativa include anche le imprese straniere operanti temporaneamente in Italia, mentre esclude le attività di mera fornitura di materiali o attrezzature senza permanenza in cantiere.

Funzionamento del Sistema

La patente a punti si basa su un meccanismo di crediti iniziali (30 punti) assegnati a ciascuna impresa o lavoratore autonomo. Questi crediti possono essere decurtati in caso di violazioni delle norme sulla sicurezza, secondo una scala di gravità definita nell’Allegato I del DPR 5 agosto 2023.

Conseguenze del Mancato Rispetto e Aspetto Sanzionatorio

Le conseguenze della perdita dei punti sono graduate:

  1. Con 15 punti residui: obbligo di frequentare corsi di formazione aggiuntivi.
  2. Con 0 punti: sospensione dell’attività fino al recupero di almeno 20 punti attraverso specifici corsi di formazione.

Oltre alla decurtazione dei punti, le violazioni comportano sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs. 81/2008. Le sanzioni variano in base alla gravità dell’infrazione e possono includere:

  • Multe da 1.000 a 10.000 euro per violazioni lievi
  • Ammende fino a 50.000 euro per violazioni gravi
  • Arresto fino a 6 mesi per violazioni gravissime

La sospensione dell’attività può avere ripercussioni economiche significative, oltre a potenziali danni reputazionali.

Procedura di Attivazione

L’attivazione della patente a punti segue questi passaggi:

  1. Registrazione su piattaforma digitale del Ministero del Lavoro
  2. Verifica automatica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale
  3. Assegnazione dei 30 punti iniziali
  4. Monitoraggio continuo da parte degli organi di vigilanza
  5. Possibilità di frequentare corsi per recuperare punti persi

Compiti e Responsabilità del Committente

Il committente assume un ruolo cruciale nel nuovo sistema:

  1. Verifica del possesso della patente a punti da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi prima dell’affidamento dei lavori
  2. Monitoraggio continuo del mantenimento dei requisiti durante l’esecuzione dei lavori
  3. Obbligo di segnalazione alle autorità competenti in caso di perdita dei requisiti da parte delle imprese
  4. Responsabilità solidale per le violazioni in materia di sicurezza commesse dalle imprese appaltatrici

Il mancato adempimento di questi obblighi da parte del committente può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, responsabilità penali.

Ruolo del Consulente del Lavoro

La tematica della patente a punti nei cantieri sottolinea l’importante ruolo del consulente del lavoro, il quale offre un supporto essenziale all’azienda nella fase iniziale della richiesta. Tuttavia, la responsabilità per la gestione successiva di questo aspetto spetta a chi si occupa della sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché tale materia è intrinsecamente legata alla protezione e al benessere dei lavoratori

Conclusioni

La patente a punti nei cantieri rappresenta una svolta significativa nella gestione della sicurezza sul lavoro in Italia. Nonostante le sfide iniziali di implementazione, questo sistema ha il potenziale per trasformare radicalmente l’approccio alla sicurezza nel settore edile, creando un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile.

Le imprese che sapranno adattarsi rapidamente non solo garantiranno la continuità delle proprie attività, ma potranno anche beneficiare di un vantaggio competitivo in termini di affidabilità e qualità percepita.

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Certificati medici: Istruzioni pratiche

Certificati medici istruzioni pratiche

Con la presente informativa desideriamo richiamare la vostra attenzione sull’importanza della corretta compilazione dei certificati medici di malattia, in particolare per quanto riguarda le date di inizio e fine malattia, nonché le eventuali continuazioni. È fondamentale che ogni certificato sia redatto con precisione, poiché errori o omissioni possono avere conseguenze significative sulla vostra indennità di malattia.

La necessità  di chiarire tale aspetto nasce dalle frequenti comunicazioni dell’INPS che non riconosce tutte le giornate coperte da malattia a causa di inesattezze nella compilazione del certificato medico.

Riferimenti Normativi

La normativa di riferimento per la certificazione medica di malattia è contenuta nel Decreto Legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in legge n. 33 del 29 febbraio 1980, e nelle circolari dell’INPS, in particolare la circolare n. 136 del 25 luglio 2003. Queste normative stabiliscono chiaramente gli obblighi del lavoratore e le modalità di invio della certificazione.

Compilazione del Certificato Medico

Data di Inizio e Fine Malattia: È essenziale che il certificato indichi chiaramente la data di inizio della malattia e la data di fine. In caso di continuazione della malattia, il medico deve specificare tale informazione nel certificato.

Conseguenze di Certificati Non Corretti: Se il certificato medico presenta errori, l’INPS non procederà al pagamento dell’indennità di malattia. Ad esempio, se un lavoratore presenta un certificato con una data  errata, potrebbe non ricevere l’indennità per i giorni di assenza non coperti dalla certificazione corretta. Lo studio durante l’elaborazione dei cedolini paga procede a determinare l’indennità spettante nel modo più accurato possibile anche in caso di certificazioni non corrette, tuttavia l’Istituto continua a ricevere certificati inadeguati e sulla base degli stessi attiva la procedura di contestazione.

Esempi di Situazioni:

Esempio 1: Se un lavoratore ha una malattia che inizia il 1° settembre e il medico indica come data di fine il 5 settembre, ma in realtà il lavoratore continua a essere malato fino al 10 settembre, il certificato deve essere prorogato. Se non viene fatto, l’INPS non pagherà l’indennità per i giorni dal 6 al 10 settembre.

Esempio 2: In caso di malattia recidivante, il medico deve indicare che si tratta di una continuazione. Se il lavoratore non comunica questa informazione, l’INPS potrebbe considerare le assenze come eventi distinti, negando l’indennità per i giorni di malattia non coperti.

Esempio 3: In caso di malattia che inizia dal 10 settembre fino al 20 settembre, il certificato medico deve essere rilasciato al massimo entro la data del 11 settembre. Per certificati rilasciati successivamente che riportano come data di inizio malattia il 10 settembre, l’INPS farà decorrere la malattia dal giorno  di rilascio.

Obblighi del Lavoratore

Ricordiamo che è responsabilità del lavoratore verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato medico, inclusi i dettagli relativi all’indirizzo per le visite di controllo. Il lavoratore è tenuto a comunicare  tempestivamente eventuali cambiamenti di indirizzo.

In caso di ritardo nell’invio del certificato, l’indennità non sarà riconosciuta per i giorni non coperti dalla certificazione. Pertanto, è necessario inviare il certificato entro due giorni dalla sua emissione, come stabilito dalla normativa vigente.

Qualora lo riteniate opportuno potete affiggere tale comunicazione  nella Vs bacheca aziendale o consegnarne copia ai Vs collaboratori.

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Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – Adempimenti e scadenze

Rapporto biennale parità di genere - Adempimenti e scadenze

 

Con la presente informativa si intendono fornire indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti per la redazione e presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in attuazione di quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dall’art. 3 della Legge 162/2021.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute alla redazione e presentazione del Rapporto biennale le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio (art. 46, D.Lgs. 198/2006).

Le aziende con meno di 50 dipendenti possono, ma non sono obbligate, redigere il Rapporto (Legge 162/2021).

Sono altresì tenute a presentare il Rapporto le aziende con sede legale all’estero che abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, complessivamente, più di 50 dipendenti.

CONTENUTI DEL RAPPORTO

Il Rapporto biennale si compone di diverse Sezioni, che prevedono la compilazione di specifiche Tabelle, contenenti informazioni relative a:

– Informazioni generali sull’azienda (Sezione 1)

– Informazioni generali sul numero complessivo degli occupati (Sezione 2)

   – Occupati totali, assunzioni e cessazioni

   – Occupati per categoria professionale e livello di inquadramento

   – Occupati per tipologia contrattuale e condizione lavorativa

   – Mobilità, promozioni, cessazioni e trasformazioni

   – Formazione del personale

   – Retribuzione annua lorda

– Informazioni sulle unità produttive a livello provinciale (Sezione 3)

Si precisa che i dati forniti per la redazione del Rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, di cui deve essere specificato solo il sesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Rapporto biennale deve essere presentato entro il prossimo 20 settembre 2024 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024, accessibile dal portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).

Per l’accesso all’applicativo è necessario utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

Una volta compilata la procedura informatica e inoltrato il Rapporto, il sistema rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione dello stesso. Una copia del Rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematiche anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU, ove costituite).

SANZIONI

In caso di inottemperanza all’obbligo di presentazione e redazione del Rapporto biennale, si applica:

– la sanzione da € 515 a € 2.580 (importi quintuplicati ex art. 1, comma 1177, Legge Finanziaria 2007);

– la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi dal termine di 60 giorni entro cui le aziende sono invitate a provvedere.

Nel caso di Rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000.

Infine, si segnala che la presentazione del Rapporto biennale è richiesta, a pena di esclusione, per la partecipazione a gare di appalto pubbliche, nonché per l’accesso a taluni benefici previsti dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, si rimane a disposizione.

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Sospensione estiva degli avvisi bonari: novità e chiarimenti

Sospensione estiva degli avvisi bonari

Il recente Decreto Legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024 ha introdotto importanti novità in materia di sospensione dell’invio degli avvisi bonari durante il periodo estivo. L’articolo 10 del suddetto decreto stabilisce che, salvo casi di urgenza, l’invio di determinate comunicazioni fiscali è sospeso dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre di ogni anno.

Le comunicazioni interessate da questa sospensione includono:

1. Avvisi emessi a seguito di liquidazione automatica (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72)

2. Avvisi derivanti dal controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73)

3. Avvisi bonari relativi alla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata (art. 1 comma 412 della L. 311/2004)

4. Lettere di compliance (art. 1 commi da 634 a 636 della L. 190/2014)

Oltre alla sospensione dell’invio, l’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016 prevede una sospensione dei termini di pagamento delle somme intimate con avviso bonario dal 1° agosto al 4 settembre. Questa disposizione si applica ai pagamenti di cui agli artt. 2 e 3 del DLgs. 462/97 e all’art. 1 comma 412 della L. 311/2004, comprendendo anche la liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

È importante notare che il termine di 30 giorni per usufruire della definizione agevolata dell’avviso bonario è anch’esso sospeso nel periodo indicato. Tuttavia, la sospensione non si applica al pagamento delle rate successive alla prima, accordate ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.

Un ulteriore aspetto da considerare è la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti, prevista dall’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006. Questa sospensione, che va dal 1° agosto al 4 settembre, riguarda questionari, inviti a comparire e richieste di documenti ex art. 32 del DPR 600/73, ma non si applica alle richieste effettuate durante attività di accesso, ispezione e verifica o procedure di rimborso IVA.

In conclusione, queste disposizioni mirano a garantire ai contribuenti e ai professionisti del settore un periodo di pausa estiva, durante il quale l’attività di notifica e pagamento di determinate comunicazioni fiscali viene temporaneamente sospesa, permettendo una migliore gestione degli adempimenti fiscali.

 

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