Bonus Nuovi Nati 2025 – operatività

Operatività del Bonus Nuovi Nati 2025

 Bonus Nuovi Nati 2025
Con la presente informativa, si intende fornire chiarimenti in merito al Bonus Nuovi Nati 2025, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e recepito dall’Inps con circolare n. 76 del 14 aprile 2025 al quale fa seguito il Messaggio INPS n. 1303 del 16 aprile 2025 per l’operatività. Il bonus consiste nell’erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Descrizione del Bonus: Il Bonus Nuovi Nati è un contributo economico volto a incentivare la natalità e il sostegno alle famiglie. L’importo di 1.000 euro è erogato una sola volta per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025.

Beneficiari: I potenziali beneficiari del Bonus Nuovi Nati possono essere:
• cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia possono accedere al Bonus Nuovi Nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus Nuovi Nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Possono beneficiare del Bonus Nuovi Nati i genitori che soddisfano gli ulteriori requisiti:
• Residenza: Il genitore richiedente deve essere residente in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) fino alla data di presentazione della domanda.
• ISEE: Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno Unico e Universale (AUU).

Presentazione delle Domande: Le domande per il Bonus Nuovi Nati devono essere presentate online tramite il servizio dedicato sul sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Il servizio è attivo dalle ore 8:30 del 17 aprile 2025. In alternativa, le domande possono essere presentate tramite il Contact Center Multicanale o gli istituti di patronato. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio Inps (16.04.25).
Il Bonus Nuovi Nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

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Le indicazioni del Ministero sul Collegato Lavoro

 

Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2025

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 6/2025

Il Ministero del Lavoro ha emanato nuove indicazioni riguardanti le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro. Le principali novità riguardano la somministrazione di lavoro, la rimodulazione del periodo di prova nei contratti a termine e le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata.

Somministrazione di Lavoro
Con la nuova normativa, superato il limite di 24 mesi, si configura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’utilizzatore. Per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi considera solo le missioni iniziate dopo tale data, mentre le missioni concluse prima del 12 gennaio 2025 non vengono conteggiate. Le missioni in corso al 12 gennaio potranno proseguire fino al 30 giugno 2025 senza rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio saranno computati nel limite dei 24 mesi.
Inoltre, per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie per il lavoro, non si applica l’obbligo di indicare le causali previste per i contratti di durata superiore a 12 mesi.

Periodo di Prova per i Rapporti a Tempo Determinato
La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. Il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi. Nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.
La contrattazione collettiva può introdurre disposizioni più favorevoli, come periodi di prova ridotti, ma non può superare i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Dimissioni per Fatti Concludenti
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato, o superiore a 15 giorni in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applicano le regole ordinarie sulle dimissioni volontarie. Il lavoratore può evitare la cessazione automatica del rapporto se dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.
Dal sedicesimo giorno, il datore di lavoro può notificare l’assenza all’ITL avviando il procedimento per la cessazione del rapporto, che non prevede il pagamento della retribuzione per i giorni di assenza, né l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Inoltre, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso. Tale disciplina non si applica nei casi di dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o dei genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

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31 marzo 2025: sei pronto per l’obbligo assicurativo?

Proteggere l'impresa dalle catastrofi

NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE – POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI

Con la presente circolare desideriamo informarVi in merito alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), relativamente all’obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali e calamità naturali.

1. INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni immobilizzati direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’entrata in vigore di tale obbligo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata posticipata al 31 marzo 2025.

2. SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo assicurativo riguarda:
• Imprese con sede legale in Italia
• Imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia
• Società tra professionisti costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile
In particolare, sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, ovvero gli imprenditori che esercitano:
1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
3. Un’attività di trasporto via terra, acqua o aria
4. Un’attività bancaria o assicurativa
5. Altre attività ausiliarie delle precedenti
Sono inoltre soggette all’obbligo le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

3. SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli, come previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione deve coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti immobilizzazioni materiali dell’Attivo di bilancio (voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 2424 del Codice civile):
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
Si precisa che, come specificato dal decreto attuativo n. 18 del 30 gennaio 2025, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la copertura deve includere:
a) Terreni
b) Fabbricati nella loro interezza, comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni
c) Macchine di ogni tipo, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato
d) Attrezzature varie: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

5. EVENTI COPERTI
Gli eventi catastrofali che devono essere coperti dalla polizza assicurativa sono:
• Sismi
• Alluvioni
• Frane
• Inondazioni
• Esondazioni
Si evidenzia che gli incendi non sono ricompresi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, pertanto i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l’incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell’evento catastrofale assicurato.
Il decreto n. 18/2025 fornisce inoltre precise definizioni degli eventi coperti, stabilendo che si considera come singolo evento le prosecuzioni di fenomeni (alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o sciami sismici) che si verifichino entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

7. CONSEGUENZE PER INADEMPIMENTO
In caso di violazione dell’obbligo assicurativo, l’impresa non potrà beneficiare di:
• Contributi pubblici
• Sovvenzioni
• Agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche
• Erogazioni pubbliche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Vi ricordiamo che il termine ultimo per adempiere a tale obbligo è fissato al 31 marzo 2025.

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INQUADRAMENTO PREVIDENZIALE DEI CONTENT CREATOR

 

 

Ti spieghiamo come gestire la tua posizione INPS

In questi ultimi anni abbiamo assistito a una crescita esponenziale delle professioni digitali, con particolare riferimento ai content creator, figure che stanno rivoluzionando il mondo della comunicazione e del marketing. L’INPS, con la recente Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha finalmente fatto chiarezza sul loro inquadramento previdenziale, fornendo indicazioni precise che vogliamo condividere con voi attraverso questa circolare.

Il Content Creator: una nuova professione, vecchie regole previdenziali
Innanzitutto, chiariamoci le idee su chi siano questi professionisti del web. I content creator sono coloro che creano contenuti digitali – siano essi testi, video, foto o audio – e li distribuiscono attraverso le piattaforme social. Possono essere youtuber, influencer, streamer, podcaster, blogger: figure diverse accomunate dalla creazione di contenuti per il web.
Come guadagnano? Le fonti di reddito sono molteplici: dalla pubblicità sulle piattaforme alle sponsorizzazioni dirette con i brand, dai pagamenti dei followers alla vendita di prodotti propri. È proprio questa varietà di fonti di reddito che ha reso necessario un intervento chiarificatore dell’INPS.

Quale gestione previdenziale scegliere?
La domanda che molti di voi ci stanno ponendo è: “Come ci si deve iscrivere a livello previdenziale?” La risposta non è univoca, ma dipende da come viene svolta l’attività. Vediamo insieme le tre principali strade:

La strada dell’imprenditore: Gestione Commercianti
Se la vostra attività di content creator è strutturata come una vera e propria impresa, con prevalenza dell’organizzazione rispetto all’elemento personale, la strada è quella della Gestione Commercianti. Dal 1° gennaio 2025 è stato anche introdotto un codice ATECO specifico (73.11.03) per le attività di influencer marketing e content creator.

La strada del professionista: Gestione Separata
Se operate come professionisti, con partita IVA ma senza una struttura imprenditoriale, o se svolgete l’attività in modo occasionale con compensi superiori a 5.000 euro annui, la vostra strada è la Gestione Separata INPS.

La strada dell’artista: Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo
Qui arriviamo a una delle novità più interessanti della circolare: se create contenuti pubblicitari o promozionali per committenti (brand o agenzie), svolgendo di fatto attività assimilabili a quelle di attori pubblicitari, indossatori o fotomodelli, dovete iscrivervi al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

Il caso particolare del Digital Marketing
Merita un’attenzione particolare l’attività di digital marketing sui social network. L’INPS ha chiarito che quando create contenuti promozionali remunerati (post, reel, video) questi sono equiparabili a spot pubblicitari. Quindi, se svolgete attività artistica o tecnica nell’ambito di questi contenuti, dovete iscrivervi al FPLS.
Attenzione però: non tutto ciò che è pubblicità richiede l’iscrizione al FPLS. Se vi limitate a mostrare prodotti sui vostri profili (mero endorsement) o inserite banner pubblicitari nei vostri contenuti personali, resta valido l’inquadramento nella Gestione Separata.

Un vantaggio da non sottovalutare
Per chi si iscrive al FPLS come artista c’è un interessante beneficio: i compensi per diritti d’autore e d’immagine sono esclusi dall’imponibile contributivo fino al 40% del totale. Naturalmente, questo deve essere previsto esplicitamente nel contratto con il committente.

Come comportarsi ora?
Il nostro consiglio è di analizzare attentamente la vostra situazione specifica. Le variabili da considerare sono molte:
• Come è organizzata la vostra attività?
• Quali sono le principali fonti di reddito?
• Che tipo di contenuti producete e per chi?
• Come sono strutturati i vostri rapporti con brand e agenzie?

Il nostro Studio è al vostro fianco
In questa fase di transizione, il nostro Studio è pronto ad assistervi per:
• Analizzare la vostra situazione specifica
• Individuare il corretto inquadramento previdenziale

Restiamo a vostra disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti,

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Collegato Lavoro 2025 (L. 203/2024) – Focus sulle Dimissioni per Fatti Concludenti

Dimissioni per fatti concludenti

Il 28 dicembre 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 203/2024, nota come “Collegato Lavoro”, che entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025. Si tratta di un provvedimento che introduce numerose e significative novità in ambito giuslavoristico.
Il pacchetto di riforme spazia su diversi aspetti della gestione del rapporto di lavoro: dalla nuova disciplina delle comunicazioni per il lavoro agile, alle modifiche in tema di somministrazione di lavoro, dalla ridefinizione delle attività stagionali alla regolamentazione della compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa. Data la complessità e l’ampiezza delle novità introdotte, nelle prossime circolari andremo ad approfondire singolarmente ciascun tema.
In questa sede, riteniamo opportuno focalizzare la Vostra attenzione su una delle innovazioni più rilevanti: la nuova disciplina delle dimissioni per fatti concludenti, che rappresenta una svolta significativa nella gestione delle risoluzioni dei rapporti di lavoro.
La novità, introdotta dall’art. 19 della L. 203/2024 mediante l’inserimento del comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, va a regolamentare per la prima volta quelle situazioni, purtroppo sempre più frequenti nella prassi, in cui il lavoratore si assenta dal lavoro in modo prolungato e ingiustificato, senza fornire alcuna comunicazione al datore di lavoro.
Fino ad oggi, in questi casi, il datore di lavoro si trovava in una situazione di particolare difficoltà: da un lato non poteva considerare risolto il rapporto in assenza di dimissioni formali, dall’altro si vedeva costretto a mantenere formalmente in organico un dipendente di fatto assente. La nuova norma offre finalmente una soluzione chiara ed efficace a questa problematica.
La disciplina prevede che quando un lavoratore si assenta in modo ingiustificato per un periodo superiore a quanto previsto dal CCNL applicato (o, in mancanza di previsione contrattuale, per oltre 15 giorni), il datore di lavoro possa comunicare tale circostanza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. A seguito di questa comunicazione, e fatta salva la possibilità di verifica da parte dell’INL, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire la procedura telematica ordinariamente prevista per le dimissioni.
Il legislatore ha comunque previsto delle tutele per il lavoratore: la risoluzione automatica non opera se il dipendente dimostra di non aver potuto comunicare i motivi dell’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro. Si tratta di una clausola di salvaguardia importante, che mira a proteggere i lavoratori in situazioni di effettiva impossibilità di comunicazione.
Sul piano pratico, in attesa delle indicazioni operative dettagliate preannunciate dall’INL nella Nota n. 9740/2024, consigliamo ai datori di lavoro di:
• documentare accuratamente il periodo di assenza del lavoratore;
• conservare traccia di eventuali tentativi di contatto con il dipendente;
• preparare una comunicazione dettagliata per l’INL che includa tutti gli elementi utili per la verifica della situazione.
Il nostro Studio è a Vostra completa disposizione per fornirVi assistenza nella gestione di queste situazioni, dalla valutazione preliminare dei presupposti fino alla predisposizione della comunicazione all’INL, garantendo la massima attenzione nel contemperare le esigenze aziendali con il rispetto delle tutele previste dalla norma.
Nelle prossime circolari Vi forniremo un’analisi approfondita delle altre importanti novità introdotte dal Collegato Lavoro 2025.

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