Certificati medici: Istruzioni pratiche

Certificati medici istruzioni pratiche

Con la presente informativa desideriamo richiamare la vostra attenzione sull’importanza della corretta compilazione dei certificati medici di malattia, in particolare per quanto riguarda le date di inizio e fine malattia, nonché le eventuali continuazioni. È fondamentale che ogni certificato sia redatto con precisione, poiché errori o omissioni possono avere conseguenze significative sulla vostra indennità di malattia.

La necessità  di chiarire tale aspetto nasce dalle frequenti comunicazioni dell’INPS che non riconosce tutte le giornate coperte da malattia a causa di inesattezze nella compilazione del certificato medico.

Riferimenti Normativi

La normativa di riferimento per la certificazione medica di malattia è contenuta nel Decreto Legge n. 663 del 30 dicembre 1979, convertito in legge n. 33 del 29 febbraio 1980, e nelle circolari dell’INPS, in particolare la circolare n. 136 del 25 luglio 2003. Queste normative stabiliscono chiaramente gli obblighi del lavoratore e le modalità di invio della certificazione.

Compilazione del Certificato Medico

Data di Inizio e Fine Malattia: È essenziale che il certificato indichi chiaramente la data di inizio della malattia e la data di fine. In caso di continuazione della malattia, il medico deve specificare tale informazione nel certificato.

Conseguenze di Certificati Non Corretti: Se il certificato medico presenta errori, l’INPS non procederà al pagamento dell’indennità di malattia. Ad esempio, se un lavoratore presenta un certificato con una data  errata, potrebbe non ricevere l’indennità per i giorni di assenza non coperti dalla certificazione corretta. Lo studio durante l’elaborazione dei cedolini paga procede a determinare l’indennità spettante nel modo più accurato possibile anche in caso di certificazioni non corrette, tuttavia l’Istituto continua a ricevere certificati inadeguati e sulla base degli stessi attiva la procedura di contestazione.

Esempi di Situazioni:

Esempio 1: Se un lavoratore ha una malattia che inizia il 1° settembre e il medico indica come data di fine il 5 settembre, ma in realtà il lavoratore continua a essere malato fino al 10 settembre, il certificato deve essere prorogato. Se non viene fatto, l’INPS non pagherà l’indennità per i giorni dal 6 al 10 settembre.

Esempio 2: In caso di malattia recidivante, il medico deve indicare che si tratta di una continuazione. Se il lavoratore non comunica questa informazione, l’INPS potrebbe considerare le assenze come eventi distinti, negando l’indennità per i giorni di malattia non coperti.

Esempio 3: In caso di malattia che inizia dal 10 settembre fino al 20 settembre, il certificato medico deve essere rilasciato al massimo entro la data del 11 settembre. Per certificati rilasciati successivamente che riportano come data di inizio malattia il 10 settembre, l’INPS farà decorrere la malattia dal giorno  di rilascio.

Obblighi del Lavoratore

Ricordiamo che è responsabilità del lavoratore verificare la correttezza dei dati riportati nel certificato medico, inclusi i dettagli relativi all’indirizzo per le visite di controllo. Il lavoratore è tenuto a comunicare  tempestivamente eventuali cambiamenti di indirizzo.

In caso di ritardo nell’invio del certificato, l’indennità non sarà riconosciuta per i giorni non coperti dalla certificazione. Pertanto, è necessario inviare il certificato entro due giorni dalla sua emissione, come stabilito dalla normativa vigente.

Qualora lo riteniate opportuno potete affiggere tale comunicazione  nella Vs bacheca aziendale o consegnarne copia ai Vs collaboratori.

Continua

Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – Adempimenti e scadenze

Rapporto biennale parità di genere - Adempimenti e scadenze

 

Con la presente informativa si intendono fornire indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti per la redazione e presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, in attuazione di quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dall’art. 3 della Legge 162/2021.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute alla redazione e presentazione del Rapporto biennale le aziende pubbliche e private che occupano oltre 50 dipendenti, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’ultimo anno del biennio (art. 46, D.Lgs. 198/2006).

Le aziende con meno di 50 dipendenti possono, ma non sono obbligate, redigere il Rapporto (Legge 162/2021).

Sono altresì tenute a presentare il Rapporto le aziende con sede legale all’estero che abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, complessivamente, più di 50 dipendenti.

CONTENUTI DEL RAPPORTO

Il Rapporto biennale si compone di diverse Sezioni, che prevedono la compilazione di specifiche Tabelle, contenenti informazioni relative a:

– Informazioni generali sull’azienda (Sezione 1)

– Informazioni generali sul numero complessivo degli occupati (Sezione 2)

   – Occupati totali, assunzioni e cessazioni

   – Occupati per categoria professionale e livello di inquadramento

   – Occupati per tipologia contrattuale e condizione lavorativa

   – Mobilità, promozioni, cessazioni e trasformazioni

   – Formazione del personale

   – Retribuzione annua lorda

– Informazioni sulle unità produttive a livello provinciale (Sezione 3)

Si precisa che i dati forniti per la redazione del Rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, di cui deve essere specificato solo il sesso.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il Rapporto biennale deve essere presentato entro il prossimo 20 settembre 2024 esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024, accessibile dal portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).

Per l’accesso all’applicativo è necessario utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato.

Una volta compilata la procedura informatica e inoltrato il Rapporto, il sistema rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione dello stesso. Una copia del Rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa con modalità telematiche anche alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU, ove costituite).

SANZIONI

In caso di inottemperanza all’obbligo di presentazione e redazione del Rapporto biennale, si applica:

– la sanzione da € 515 a € 2.580 (importi quintuplicati ex art. 1, comma 1177, Legge Finanziaria 2007);

– la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda, qualora l’inottemperanza si protragga per oltre 12 mesi dal termine di 60 giorni entro cui le aziende sono invitate a provvedere.

Nel caso di Rapporto mendace o incompleto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000 a € 5.000.

Infine, si segnala che la presentazione del Rapporto biennale è richiesta, a pena di esclusione, per la partecipazione a gare di appalto pubbliche, nonché per l’accesso a taluni benefici previsti dalla normativa vigente.

Per ogni ulteriore chiarimento o informazione, si rimane a disposizione.

Continua

COMPENSAZIONI MODELLO F24 – NUOVE DISPOSIZIONI

Compensazioni F24. jpg

Nuove disposizioni in materia di compensazioni con modello F24

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024

A partire dal 1° luglio 2024 entrano in vigore due importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 94-98) e dal Decreto Agevolazioni (art. 4, commi 2-3):

  1. Obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni effettuate tramite modello F24.

Fino al 30 giugno 2024, le compensazioni potevano essere eseguite anche attraverso i servizi telematici degli intermediari della riscossione convenzionati (banche, poste, ecc.). Dal 1° luglio 2024, invece, tutte le deleghe di pagamento F24 contenenti crediti da compensare, incluse quelle a saldo positivo, dovranno essere presentate esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

  1. Blocco della compensazione orizzontale per i contribuenti con debiti scaduti superiori a 100.000 euro.

In base al nuovo comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. 223/2006, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale (tra tributi diversi) per i contribuenti che, alla data di trasmissione della delega F24, abbiano un ammontare complessivo di carichi affidati all’Agente della riscossione superiore a 100.000 euro.

Rientrano in tale limite gli importi relativi a:

– imposte erariali e relativi accessori;

– atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti;

– atti di accertamento esecutivi, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento.

L’inibizione riguarda sia i crediti di natura erariale che agevolativa, mentre rimane possibile la compensazione con i crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.

L’estinzione o la riduzione dei debiti al di sotto della soglia di 100.000 euro comporta il ripristino della facoltà di compensazione orizzontale.

A fronte di tali modifiche, resta inteso che le aziende saranno obbligate a comunicare allo studio eventuali situazioni che non permettono la compensazione in F24. 

Continua

LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO PERIODO DI COMPORTO

 

Il licenziamento per superamento periodo di comporto diventa sempre più delicato!

 

Oggetto: Licenziamento per superamento del periodo di comporto di lavoratori disabili – Requisito della conoscenza o conoscibilità della disabilità

A seguito della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 15282 del 31 maggio 2024, si ritiene opportuno fornirvi un approfondimento sulla rilevanza della conoscenza o conoscibilità dello stato di disabilità del lavoratore ai fini del licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Principi giurisprudenziali

La Corte di Cassazione, con la suddetta pronuncia, ha confermato il principio secondo cui è discriminatorio il licenziamento di un lavoratore disabile a causa del superamento del periodo di comporto, quando tale periodo non sia stato modulato tenendo conto della sua condizione di disabilità. (continua…)

Continua

PACE CONTRIBUTIVA: L’INPS HA FORNITO LE ISTRUZIONI

Con la”pace contributiva” è possible riscattare fino a 5 anni di periodi non coperti da contribuzione. L’Inps con la circolare fornisce le istruzioni operative

Riscatto dei periodi di “buco contributivo” introdotto dalla Legge di Bilancio 2024

 Rif.: Circolare Inps n. 69 del 29 maggio 2024

 

L’Inps, con  la circolare n. 69 del 29/05/2024  fornisce i chiarimenti applicativi in merito alla disciplina della “pace contributiva” introdotta dall’art. 1, commi 126-130 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024), che ha reintrodotto, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare periodi privi di contribuzione.

Soggetti interessati

Possono presentare domanda di riscatto i soggetti iscritti alle gestioni previdenziali obbligatorie (AGO), sostitutive ed esclusive delle stesse nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata che, al 31 dicembre 1995, non risultino titolari di anzianità contributiva e non siano titolari di pensione.

I periodi riscattabili (continua…)

Continua