ACCESSO ALLE INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL PER GLI SPORTIVI

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi

 

Accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi: requisiti, modalità di presentazione delle domande e istruzioni operative

Con il presente documento si intende fornire una sintesi strategica  in merito alle condizioni e alle procedure per l’accesso alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL da parte dei lavoratori sportivi, a seguito delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 36 del 2021.

Requisiti di accesso alla NASpI

Possono accedere alla NASpI i lavoratori sportivi con rapporto di lavoro subordinato iscritti al Fondo pensione sportivi che:

– Siano in stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, pari a 78 contributi giornalieri nel Fondo pensione sportivi;

– Non abbiano già fruito in passato della NASpI utilizzando gli stessi contributi.

I contributi versati precedentemente al 1 luglio 2023 sono utilizzabili solo se non già fruiti.

Requisiti di accesso alla DIS-COLL

Possono accedere alla DIS-COLL i lavoratori sportivi dilettantistici con rapporto di collaborazione coordinata che:

– Siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015;

– Abbiano versato almeno un mese di contributi in Gestione Separata nel periodo che va dal 1 gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione al giorno dell’evento stesso.

Modalità di presentazione delle domande NASpI e DIS-COLL

Tutte  le domande di accesso alle prestazioni devono essere presentate all’INPS esclusivamente per via telematica, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS, mediante:

– Compilazione degli appositi modelli online sul sito www.inps.it;

– Richiesta presso Patronati e CAF, che presenteranno la domanda per delega dell’interessato.

In alternativa è possibile contattare il Contact Center INPS al numero verde 803.164 da rete fissa o al numero 06.164164 da rete mobile.

Preme ricordare  che i percettori di NASpI  in costanza di fruizione della prestazione, esercitano, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato , autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’INPS il relativo reddito presunto.

Per quanto riguarda i percettori della DIS-COLL, va ricordato che l’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 consente la fruizione contemporanea della prestazione di disoccupazione e la produzione di reddito derivante unicamente da attività autonoma o parasubordinata.

Pertanto, questi lavoratori hanno l’obbligo di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o attività parasubordinata, sempre rispettando il termine di decadenza previsto dal comma 12 dell’articolo 15 del medesimo decreto legislativo. Il mancato rispetto di tale termine fa decadere il diritto a percepire la prestazione DIS-COLL.

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DECRETO COESIONE: Una svolta normativa per l’imprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro

Decreto Coesione: Una svolta normativa per l’autoimprenditorialità e l’ottimizzazione dell’occupazione lavoro (DL 7 maggio 2024 n. 60 GU 7 maggio 2024 n. 105)

Il decreto Coesione Una svolta normativa per l’Autoimprenditorialità e l’Oottimizzazione dell’occupazione

Il Decreto Coesione, pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105, stabilisce una serie di  misure volte a ridurre il costo del lavoro al fine di incentivare l’occupazione.  Inoltre, vengono forniti incentivi significativi sia a livello territoriale che per l’autoimprenditorialità qualificata. (continua…)

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LE PRIORITA’ ISPETTIVE 24: LAVORO, SALUTE, SICUREZZA

Un anno di controlli intensi per garantire equità e rispetto elle regole

 

Le priorità ispettive 2024: Lavoro, salute, sicurezza.

Con la presente desideriamo fornirvi un aggiornamento sulle linee guida e gli obiettivi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è dato per la programmazione delle attività ispettive per l’anno 2024.

Come ogni anno, l’INL ha rivisto ed aggiornato le aree di intervento prioritarie, sulla base delle più recenti indicazioni ministeriali e dell’analisi dei dati disponibili sul rispetto della normativa in materia di lavoro, salute e sicurezza.

Tra le priorità identificate per il 2024 rientrano:

– Il settore agricolo e agroalimentare, dove persistono ancora rilevanti fenomeni di sommerso e caporalato. Verranno intensificati i controlli su questo comparto.

– Il settore manifatturiero, con particolare focus su produzioni artigianali e industriali come abbigliamento e pelletteria.

– Il settore della logistica, in continua crescita ma con alcune criticità legate a forme illegittime di appalto e distacco.

– Le piattaforme digitali e il lavoro etero-organizzato, per verificare il rispetto della normativa prevenzionistica e antidiscriminatoria.

– Il settore edile, ove permangono irregolarità soprattutto legate al lavoro nero e al mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza.

Verrà inoltre dato ampio spazio al monitoraggio dei tirocini e alla valutazione dei soggetti che li promuovono.

Confermata anche l’attenzione al tema delle pari opportunità, del contrasto alle discriminazioni e al rispetto della normativa sulla genitorialità.

Infine, proseguiranno i controlli in materia previdenziale volti a verificare la corretta applicazione della normativa e a contrastare il lavoro irregolare e le irregolarità nell’utilizzo degli ammortizzatori sociali.

Vi invitiamo a prendere visione di queste linee programmatiche dell’Ispettorato, al fine di adeguare i vostri sistemi di gestione e controllo interno.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

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APPRENDISTATO PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA E MANSIONI STAGIONALI: LE ULTIME INDICAZIONI DELL’INL

Progetto senza titolo

Con nota del 24 aprile 2024 n. 795, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (di seguito INL) è intervenuto nuovamente sulla questione dell’apprendistato finalizzato al conseguimento dell’istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento allo svolgimento di mansioni stagionali.

L’INL, ricordando quanto già espresso con nota del 7 agosto 2023 n. 1369, ha innanzitutto ribadito che, ai sensi dell’art. 43 c. 3 D.Lgs. n. 81/2015, la regolamentazione dell’apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale nonché del certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, ha ricordato che, in occasione del primo contatto con l’istituzione formativa, il datore di lavoro deve verificare la coerenza tra attività lavorativa oggetto del contratto e titolo di studio per il quale è iscritto l’apprendista (ex art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015 e D.I. 12 ottobre 2015).

Novità della nota INL n. 795/2024 è la precisazione che tale necessità di coerenza iniziale non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell’apprendistato anche per lo svolgimento di mansioni stagionali in settori diversi rispetto al percorso formativo dello studente. L’INL, infatti, sottolinea l’importanza di consentire all’apprendista di acquisire competenze trasversali utili al suo sviluppo professionale, nonché la garanzia data dalla sottoscrizione del protocollo formativo (art. 43 c. 6 D.Lgs. n. 81/2015) tra datore di lavoro e istituzione scolastica.

Alla luce di quanto chiarito, risulta ammissibile il ricorso al contratto di apprendistato formativo anche per lo svolgimento di attività stagionali, purché sia assicurata la coerenza iniziale con il percorso formativo e sottoscritto il suddetto protocollo con l’istituzione scolastica.

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MAXISANZIONE PER LAVORO NERO

Maxisanzione per lavoro nero

Maggiori tutele in caso di controlli ed ispezioni sui luoghi di lavoro a seguito delle novità introdotte dal D.L. n. 19/2024 in materia di lavoro nero e sommerso.

Con la presente si intende fornire un aggiornamento circa gli obblighi aziendali in materia di lavoro e legislazione sociale, alla luce delle modifiche normative introdotte dal recente Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”. (continua…)

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