Bonus Nuovi Nati 2025 – operatività

Operatività del Bonus Nuovi Nati 2025

 Bonus Nuovi Nati 2025
Con la presente informativa, si intende fornire chiarimenti in merito al Bonus Nuovi Nati 2025, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e recepito dall’Inps con circolare n. 76 del 14 aprile 2025 al quale fa seguito il Messaggio INPS n. 1303 del 16 aprile 2025 per l’operatività. Il bonus consiste nell’erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Descrizione del Bonus: Il Bonus Nuovi Nati è un contributo economico volto a incentivare la natalità e il sostegno alle famiglie. L’importo di 1.000 euro è erogato una sola volta per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025.

Beneficiari: I potenziali beneficiari del Bonus Nuovi Nati possono essere:
• cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia possono accedere al Bonus Nuovi Nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus Nuovi Nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Possono beneficiare del Bonus Nuovi Nati i genitori che soddisfano gli ulteriori requisiti:
• Residenza: Il genitore richiedente deve essere residente in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) fino alla data di presentazione della domanda.
• ISEE: Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno Unico e Universale (AUU).

Presentazione delle Domande: Le domande per il Bonus Nuovi Nati devono essere presentate online tramite il servizio dedicato sul sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Il servizio è attivo dalle ore 8:30 del 17 aprile 2025. In alternativa, le domande possono essere presentate tramite il Contact Center Multicanale o gli istituti di patronato. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio Inps (16.04.25).
Il Bonus Nuovi Nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

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Le indicazioni del Ministero sul Collegato Lavoro

 

Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2025

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 6/2025

Il Ministero del Lavoro ha emanato nuove indicazioni riguardanti le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro. Le principali novità riguardano la somministrazione di lavoro, la rimodulazione del periodo di prova nei contratti a termine e le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata.

Somministrazione di Lavoro
Con la nuova normativa, superato il limite di 24 mesi, si configura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’utilizzatore. Per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi considera solo le missioni iniziate dopo tale data, mentre le missioni concluse prima del 12 gennaio 2025 non vengono conteggiate. Le missioni in corso al 12 gennaio potranno proseguire fino al 30 giugno 2025 senza rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio saranno computati nel limite dei 24 mesi.
Inoltre, per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie per il lavoro, non si applica l’obbligo di indicare le causali previste per i contratti di durata superiore a 12 mesi.

Periodo di Prova per i Rapporti a Tempo Determinato
La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. Il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi. Nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.
La contrattazione collettiva può introdurre disposizioni più favorevoli, come periodi di prova ridotti, ma non può superare i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Dimissioni per Fatti Concludenti
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato, o superiore a 15 giorni in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applicano le regole ordinarie sulle dimissioni volontarie. Il lavoratore può evitare la cessazione automatica del rapporto se dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.
Dal sedicesimo giorno, il datore di lavoro può notificare l’assenza all’ITL avviando il procedimento per la cessazione del rapporto, che non prevede il pagamento della retribuzione per i giorni di assenza, né l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Inoltre, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso. Tale disciplina non si applica nei casi di dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o dei genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

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MAXI DEDUZIONE 120%

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MAXI DEDUZIONE PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI: I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la presente circolare siamo ad informarvi in merito ai recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in relazione alla maxi deduzione prevista per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024.
Come noto, al fine di incentivare gli investimenti in capitale umano, il Legislatore ha introdotto una significativa agevolazione fiscale a favore di imprese e lavoratori autonomi che hanno proceduto a nuove assunzioni di personale dipendente a tempo indeterminato nel corso del 2024.
In particolare, è prevista una maggiorazione del 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale, a condizione che il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 risulti superiore al numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nell’anno 2023.
Inoltre, qualora l’incremento occupazionale sia riferito a soggetti rientranti nelle categorie meritevoli di maggior tutela (es. disabili, svantaggiati, donne in difficoltà), la maggiorazione del costo è stabilita nella misura complessiva del 30%.
La Legge di Bilancio 2025 ha successivamente disposto la proroga di tale agevolazione anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 1/E/2025, con la quale ha fornito preziosi chiarimenti in merito all’ambito soggettivo di applicazione, ai requisiti richiesti e alle modalità di determinazione del beneficio.
Ambito soggettivo
Possono accedere all’agevolazione le società, gli enti, le imprese individuali, i professionisti e gli altri soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, a condizione che l’attività sia stata esercitata per almeno 365 giorni antecedenti il 1° gennaio 2024.
Sono invece esclusi i soggetti in stato di liquidazione o che si trovino in particolari situazioni di crisi aziendale, in quanto tali condizioni potrebbero compromettere la continuità dell’attività e, di conseguenza, la possibilità di realizzare incrementi occupazionali.

Incremento occupazionale
Al fine di beneficiare dell’agevolazione, è necessario che si verifichino due distinti incrementi occupazionali:
1) il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato al 31 dicembre 2024 deve essere superiore alla media dei dipendenti a tempo indeterminato occupati nel 2023;
2) il numero complessivo di dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, al 31 dicembre 2024 deve essere superiore alla media dei dipendenti complessivamente occupati nel 2023.
Determinazione della maggiorazione
La maggiorazione del 20% (o 30% per i lavoratori “meritevoli di tutela”) si applica sul minor importo tra:
– il costo effettivo riferito ai nuovi assunti a tempo indeterminato;
– l’incremento del costo complessivo del personale dipendente rispetto all’esercizio precedente.

In presenza di particolari situazioni, come operazioni straordinarie, distacco di personale, somministrazione o nell’ambito di gruppi di società, l’Agenzia ha fornito specifiche indicazioni per il corretto calcolo dell’incremento occupazionale e della maggiorazione.

Proroga e determinazione degli acconti
Come anticipato, la Legge di Bilancio 2025 ha disposto la proroga dell’agevolazione anche per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027. In merito, l’Agenzia ha precisato che il beneficio dovrà essere calcolato su base “mobile”, confrontando i dati occupazionali di ciascun periodo agevolato con quelli del corrispondente periodo precedente.
Infine, per quanto concerne la determinazione degli acconti, è stato chiarito che non si dovrà tener conto della maxi deduzione, sia per il 2024 che per i periodi successivi.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e approfondimento in merito.
Cordiali saluti.

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NUOVE DISPOSIZIONE PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE

 

2025 Chi inquina meno, paga meno!

Con la presente si illustrano le importanti modifiche alla disciplina fiscale e contributiva dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 48).
PREMESSA L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 (supplemento n. 42) le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall’ACI per l’anno 2025, necessarie per la quantificazione del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.
AMBITO DI APPLICAZIONE La normativa si applica agli:
• Autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada
• Motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo a:
• Dipendenti
• Collaboratori coordinati e continuativi
• Amministratori
NUOVA DISCIPLINA DAL 1° GENNAIO 2025 Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il legislatore ha introdotto un nuovo sistema di calcolo che prevede tre diverse percentuali, non più basate sulle emissioni di CO2 ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo:
1. Veicoli a batteria elettrica (BEV):
o Percentuale applicabile: 10%
o Calcolo: 15.000 km × 10% = 1.500 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
2. Veicoli ibridi plug-in (PHEV):
o Percentuale applicabile: 20%
o Calcolo: 15.000 km × 20% = 3.000 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
3. Tutti gli altri veicoli:
o Percentuale applicabile: 50%
o Calcolo: 15.000 km × 50% = 7.500 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
REGIME TRANSITORIO Per i veicoli già in uso o assegnati con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli non di nuova immatricolazione assegnati dopo tale data, continua ad applicarsi il precedente sistema basato sulle emissioni di CO2:
1. Emissioni fino a 60 g/km:
o Percentuale: 25%
o Calcolo: 15.000 km × 25% = 3.750 km
2. Emissioni da 61 a 160 g/km:
o Percentuale: 30%
o Calcolo: 15.000 km × 30% = 4.500 km
3. Emissioni da 161 a 190 g/km:
o Percentuale: 50%
o Calcolo: 15.000 km × 50% = 7.500 km
4. Emissioni superiori a 190 g/km:
o Percentuale: 60%
o Calcolo: 15.000 km × 60% = 9.000 km
DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE Il valore imponibile ai fini fiscali e contributivi si determina attraverso i seguenti passaggi:
1. Individuazione del costo chilometrico dalla tabella ACI pertinente
2. Moltiplicazione del costo per i chilometri convenzionali (determinati in base alla percentuale applicabile)
3. Sottrazione di eventuali importi addebitati al dipendente (comprensivi di IVA)
4. Riparametrazione al periodo di disponibilità del veicolo nell’anno (in 365esimi)
ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2025-2027 Per effetto dell’art. 1, comma 390 della L. 207/2024, il valore dei fringe benefit (compreso quello dell’auto) non concorre alla formazione del reddito entro i seguenti limiti:
• € 1.000 per la generalità dei dipendenti
• € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico
ASPETTI CONTRIBUTIVI E TFR Il valore del fringe benefit come sopra determinato:
• Concorre alla base imponibile contributiva (previdenziale e assistenziale)
• Rientra nella base di calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva
• È soggetto a contribuzione INAIL
CASI PARTICOLARI
1. Veicoli non presenti nelle tabelle ACI Per i nuovi modelli immessi sul mercato nel 2025 e non presenti nelle tabelle, occorre fare riferimento al veicolo più simile per caratteristiche tecniche, verificando anche il valore di emissione di CO2.
2. Uso esclusivamente personale In caso di concessione del veicolo per uso esclusivamente personale, il benefit deve essere valorizzato secondo il criterio del “valore normale” ex art. 9 TUIR.
3. Partecipazione alla spesa Gli importi addebitati al dipendente (comprensivi di IVA) riducono il valore imponibile del benefit. Se l’addebito è pari o superiore al valore del benefit, non si genera alcun importo imponibile.
VARIAZIONI COSTI CHILOMETRICI 2025 Si segnala che le nuove tabelle ACI presentano:
• Una riduzione dei costi chilometrici per i veicoli a benzina, gasolio e ibridi rispetto al 2024
• Un incremento dei costi chilometrici per i veicoli elettrici e plug-in
ADEMPIMENTI OPERATIVI Si raccomanda di:
1. Verificare i contratti di assegnazione auto in essere
2. Identificare la corretta percentuale applicabile per ciascun veicolo
3. Monitorare il limite complessivo di esenzione dei fringe benefit

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Nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta – Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)

 

Spese di trasferta Dal 2025 solo pagamenti tracciabili. Sei pronto

LE NUOVE REGOLE SULLE SPESE DI TRASFERTA 

Con la presente desideriamo informarVi delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di tracciabilità delle spese di trasferta, che avranno un impatto significativo sulla gestione amministrativa dei rimborsi spese dei Vostri dipendenti.

QUADRO NORMATIVO La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 81-83, L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta e i relativi rimborsi analitici. Questa disposizione si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi.

SPESE INTERESSATE DALL’OBBLIGO L’obbligo di tracciabilità si applica alle seguenti tipologie di spese:
• Prestazioni alberghiere (alloggio)
• Somministrazione di alimenti e bevande (vitto)
• Servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC)

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONSENTITE Per garantire la tracciabilità, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante:
• Carte di credito
• Carte di debito (bancomat)
• Bonifici bancari
• Assegni
• Altre soluzioni di pagamento elettronico (app di pagamento)

CONSEGUENZE SUL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO La corretta tracciabilità dei pagamenti è condizione necessaria per:
• La deducibilità fiscale dei costi per l’azienda
• L’esenzione dalla tassazione e dall’imposizione contributiva per i rimborsi ai dipendenti

CASI ESCLUSI DALL’OBBLIGO Sulla base dell’interpretazione attuale della normativa, non richiedono tracciabilità:
• I rimborsi forfettari (nei limiti previsti dalla normativa vigente)
• Le spese accessorie (lavanderia, parcheggio) fino a €15,49 al giorno in Italia e €25,82 all’estero
• I biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus)
• I rimborsi chilometrici (in attesa di chiarimenti ufficiali)

MISURE OPERATIVE DA ADOTTARE
Per gestire efficacemente le nuove disposizioni, Vi suggeriamo di concentrarvi su tre aspetti fondamentali:
La formazione del personale è il primo passo: organizzate un momento informativo dove spiegare ai dipendenti le nuove regole per i pagamenti in trasferta. È essenziale che tutti comprendano quali spese devono essere pagate con strumenti tracciabili e come documentarle correttamente.
Sul fronte degli strumenti di pagamento, valutate se fornire carte aziendali ai dipendenti che viaggiano spesso. In alternativa, se optate per l’utilizzo delle carte personali, definite procedure chiare e tempistiche precise per i rimborsi.
Infine, predisponete un sistema semplice ma efficace per la raccolta della documentazione. Oltre alle normali ricevute di spesa, ora dovrete conservare anche la prova del pagamento tracciato (estratti conto, ricevute di pagamento elettronico). Un modulo standard per la presentazione delle spese può semplificare notevolmente questo processo.
Il nostro Studio è a disposizione per aiutarvi a implementare queste procedure nel modo più adatto alla vostra realtà aziendale.

PUNTI IN ATTESA DI CHIARIMENTO Segnaliamo che sono ancora in attesa di chiarimento ufficiale:
• L’applicabilità ai collaboratori e amministratori
• Il trattamento delle trasferte all’estero in Paesi con limitata diffusione dei pagamenti elettronici
• La gestione delle trasferte nel comune sede di lavoro.

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