Bonus Nuovi Nati 2025 – operatività

Operatività del Bonus Nuovi Nati 2025

 Bonus Nuovi Nati 2025
Con la presente informativa, si intende fornire chiarimenti in merito al Bonus Nuovi Nati 2025, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e recepito dall’Inps con circolare n. 76 del 14 aprile 2025 al quale fa seguito il Messaggio INPS n. 1303 del 16 aprile 2025 per l’operatività. Il bonus consiste nell’erogazione di un importo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025.

Descrizione del Bonus: Il Bonus Nuovi Nati è un contributo economico volto a incentivare la natalità e il sostegno alle famiglie. L’importo di 1.000 euro è erogato una sola volta per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025.

Beneficiari: I potenziali beneficiari del Bonus Nuovi Nati possono essere:
• cittadini italiani, cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. Con riferimento alla natura e alla tipologia dei permessi di soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in applicazione della normativa UE e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia possono accedere al Bonus Nuovi Nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di tipologie di permesso non espressamente elencati nell’articolo 1, comma 206, della legge di Bilancio 2025. In particolare, considerato che l’articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, individua nella durata non inferiore all’anno la durata minima della validità dei permessi per accedere alle prestazioni sociali, possono accedere al Bonus Nuovi Nati anche i cittadini extracomunitari in possesso di un permesso di durata non inferiore a un anno.
Ai fini del beneficio in argomento ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale (cfr. l’art. 27 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e l’art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale).

Possono beneficiare del Bonus Nuovi Nati i genitori che soddisfano gli ulteriori requisiti:
• Residenza: Il genitore richiedente deve essere residente in Italia dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) fino alla data di presentazione della domanda.
• ISEE: Avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno Unico e Universale (AUU).

Presentazione delle Domande: Le domande per il Bonus Nuovi Nati devono essere presentate online tramite il servizio dedicato sul sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS). Il servizio è attivo dalle ore 8:30 del 17 aprile 2025. In alternativa, le domande possono essere presentate tramite il Contact Center Multicanale o gli istituti di patronato. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. Per gli eventi verificatisi prima della data del rilascio del nuovo servizio, la domanda può essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio Inps (16.04.25).
Il Bonus Nuovi Nati non concorre alla determinazione del reddito complessivo.

Continua

Le indicazioni del Ministero sul Collegato Lavoro

 

Circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 2025

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 6/2025

Il Ministero del Lavoro ha emanato nuove indicazioni riguardanti le modifiche introdotte dal Collegato Lavoro. Le principali novità riguardano la somministrazione di lavoro, la rimodulazione del periodo di prova nei contratti a termine e le dimissioni per fatti concludenti in caso di assenza ingiustificata.

Somministrazione di Lavoro
Con la nuova normativa, superato il limite di 24 mesi, si configura un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il lavoratore e l’utilizzatore. Per i contratti stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi considera solo le missioni iniziate dopo tale data, mentre le missioni concluse prima del 12 gennaio 2025 non vengono conteggiate. Le missioni in corso al 12 gennaio potranno proseguire fino al 30 giugno 2025 senza rischio di trasformazione in contratto a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio saranno computati nel limite dei 24 mesi.
Inoltre, per le assunzioni a tempo determinato di lavoratori svantaggiati da parte delle agenzie per il lavoro, non si applica l’obbligo di indicare le causali previste per i contratti di durata superiore a 12 mesi.

Periodo di Prova per i Rapporti a Tempo Determinato
La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio del rapporto di lavoro. Il periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 30 giorni per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi. Nel caso di contratti di lavoro a termine di durata superiore a 12 mesi, il periodo di prova è calcolato moltiplicando un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, anche oltre la durata massima di 30 giorni.
La contrattazione collettiva può introdurre disposizioni più favorevoli, come periodi di prova ridotti, ma non può superare i limiti massimi stabiliti dalla legge.

Dimissioni per Fatti Concludenti
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato, o superiore a 15 giorni in mancanza di specifiche previsioni contrattuali, il datore di lavoro può darne comunicazione alla sede territoriale dell’INL, che può verificare la veridicità della comunicazione. In tale ipotesi, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applicano le regole ordinarie sulle dimissioni volontarie. Il lavoratore può evitare la cessazione automatica del rapporto se dimostra l’impossibilità di comunicare i motivi dell’assenza per cause di forza maggiore o per fatti imputabili al datore di lavoro.
Dal sedicesimo giorno, il datore di lavoro può notificare l’assenza all’ITL avviando il procedimento per la cessazione del rapporto, che non prevede il pagamento della retribuzione per i giorni di assenza, né l’obbligo di versare i contributi previdenziali. Inoltre, il datore di lavoro può trattenere dalle competenze di fine rapporto l’indennità di mancato preavviso. Tale disciplina non si applica nei casi di dimissioni delle lavoratrici in gravidanza o dei genitori nei primi tre anni di vita del figlio.

Continua

31 marzo 2025: sei pronto per l’obbligo assicurativo?

Proteggere l'impresa dalle catastrofi

NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI PER LE IMPRESE – POLIZZE PER RISCHI CATASTROFALI

Con la presente circolare desideriamo informarVi in merito alle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), relativamente all’obbligo di copertura assicurativa per rischi catastrofali e calamità naturali.

1. INTRODUZIONE DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
La Legge 30 dicembre 2023, n. 213, all’articolo 1, commi da 101 a 111, ha introdotto l’obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa per i danni ai beni immobilizzati direttamente causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
L’entrata in vigore di tale obbligo, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata posticipata al 31 marzo 2025.

2. SOGGETTI INTERESSATI
L’obbligo assicurativo riguarda:
• Imprese con sede legale in Italia
• Imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia
• Società tra professionisti costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile
In particolare, sono tenuti all’adempimento tutti i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice civile, ovvero gli imprenditori che esercitano:
1. Un’attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi
2. Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
3. Un’attività di trasporto via terra, acqua o aria
4. Un’attività bancaria o assicurativa
5. Altre attività ausiliarie delle precedenti
Sono inoltre soggette all’obbligo le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti del titolo V e le società cooperative, anche se non esercitano un’attività commerciale.

3. SOGGETTI ESCLUSI
Sono espressamente esclusi dall’obbligo assicurativo gli imprenditori agricoli, come previsto dall’articolo 1, comma 111, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
L’assicurazione deve coprire i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali alle seguenti immobilizzazioni materiali dell’Attivo di bilancio (voce B-II, numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 2424 del Codice civile):
1. Terreni e fabbricati
2. Impianti e macchinari
3. Attrezzature industriali e commerciali
Si precisa che, come specificato dal decreto attuativo n. 18 del 30 gennaio 2025, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025, la copertura deve includere:
a) Terreni
b) Fabbricati nella loro interezza, comprensivi di tutti gli impianti o installazioni di pertinenza, inclusi cancelli, recinzioni, fognature ed eventuali quote spettanti delle parti comuni
c) Macchine di ogni tipo, anche elettroniche e a controllo numerico, e qualsiasi impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato
d) Attrezzature varie: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

5. EVENTI COPERTI
Gli eventi catastrofali che devono essere coperti dalla polizza assicurativa sono:
• Sismi
• Alluvioni
• Frane
• Inondazioni
• Esondazioni
Si evidenzia che gli incendi non sono ricompresi tra le calamità naturali e gli eventi catastrofali, pertanto i danni derivati da tali eventi potranno ottenere una copertura assicurativa solo se verrà provato che l’incendio delle immobilizzazioni è avvenuto quale diretta conseguenza dell’evento catastrofale assicurato.
Il decreto n. 18/2025 fornisce inoltre precise definizioni degli eventi coperti, stabilendo che si considera come singolo evento le prosecuzioni di fenomeni (alluvioni, inondazioni, esondazioni, frane o sciami sismici) che si verifichino entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

7. CONSEGUENZE PER INADEMPIMENTO
In caso di violazione dell’obbligo assicurativo, l’impresa non potrà beneficiare di:
• Contributi pubblici
• Sovvenzioni
• Agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche
• Erogazioni pubbliche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali

Vi ricordiamo che il termine ultimo per adempiere a tale obbligo è fissato al 31 marzo 2025.

Continua

Nuovi incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori precari nella Regione Marche

Da PRECARIO a INDETERMINATO la Regione Marche ti paga per farlo!

Con la presente si comunica che la Regione Marche ha recentemente approvato un importante avviso pubblico che potrebbe rappresentare un’opportunità significativa per la Sua azienda.

DI COSA SI TRATTA
La Regione Marche ha stanziato 2.600.000 euro per incentivare la trasformazione dei contratti di lavoro precari in contratti a tempo indeterminato, con l’obiettivo di favorire la stabilità lavorativa e sostenere la competitività delle imprese del territorio.

CHI PUÒ BENEFICIARNE
Possono presentare domanda:
• Imprese iscritte alla Camera di Commercio
• Liberi professionisti titolari di partita IVA
• Enti del Terzo Settore (ETS) iscritti al RUNTS
I richiedenti devono:
• Essere attivi
• Avere sede legale all’interno dell’UE
• Possedere un’unità produttiva nel territorio della Regione Marche

REQUISITI DEI LAVORATORI
I lavoratori da stabilizzare devono:
• Avere un contratto precario con il soggetto richiedente
• Essere maggiorenni (età pari o superiore a 18 anni)
• Risiedere in un Comune della Regione Marche (inclusi i possessori di residenza temporanea)
• Se stranieri, possedere regolare permesso di soggiorno in corso di validità

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E VINCOLI
Il contributo è erogato in forma di somma forfettaria in regime “de minimis”:
• 19.500 euro per ogni trasformazione a tempo indeterminato
Vincolo fondamentale: Il contratto a tempo indeterminato deve essere mantenuto per almeno 18 mesi. Il mancato rispetto di questa condizione comporterà la revoca del contributo.
Nota importante: In caso di contratto part-time, l’importo sarà ridotto proporzionalmente alle ore settimanali previste.
Ogni azienda può richiedere un contributo massimo di 39.000 euro.

Polizza fidejussoria: Fidejussione da presentare entro 45 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e prima della liquidazione del contributo

TEMPISTICHE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
• Apertura bando: 7 marzo 2025, ore 10:00
• Chiusura bando: 27 marzo 2025, ore 13:00
• Piattaforma: SIFORM2 (https://siform2.regione.marche.it)
Attenzione: Saranno ammesse a finanziamento ESCLUSIVAMENTE le stabilizzazioni effettuate DOPO la presentazione della domanda.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La valutazione avverrà mediante procedura a sportello con graduatoria di merito. Per essere ammessi a finanziamento è necessario ottenere un punteggio minimo di 60/100. A parità di punteggio, prevale l’ordine cronologico di arrivo della domanda.

CONSIDERAZIONI PRATICHE
Prima di procedere con la richiesta, è importante considerare attentamente:
1. La sostenibilità dell’impegno a mantenere il rapporto di lavoro per almeno 18 mesi
2. La compatibilità con il regime “de minimis” in relazione ad altri contributi eventualmente percepiti
3. L’impatto sul piano organizzativo e finanziario dell’azienda nel medio termine

Continua

Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato

L’apprendistato apre le porte ai talenti internazionali!

Assunzione di lavoratori stranieri con contratto di apprendistato – Chiarimenti ministeriali

Con la presente circolare intendiamo fornirvi un aggiornamento in merito alla possibilità di assumere lavoratori stranieri residenti all’estero con contratto di apprendistato.

PREMESSA
Il portale governativo integrazionemigranti.gov.it ha recentemente chiarito, in risposta ad una FAQ, che l’assunzione di un lavoratore straniero residente all’estero può avvenire anche mediante contratto di apprendistato.

QUADRO NORMATIVO
L’interpretazione fornita dai Ministeri del Lavoro, dell’Interno e dell’Istruzione si basa sui seguenti riferimenti normativi:
• D.lgs. n. 286/98 (Testo Unico Immigrazione), art. 22, che disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato con cittadini stranieri residenti all’estero;
• D.lgs. n. 81/2015, artt. 41-47, che regolamentano il contratto di apprendistato come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione.

MOTIVAZIONI DEL CHIARIMENTO
I Ministeri hanno considerato che:
1. L’apprendistato è a tutti gli effetti un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la peculiarità dell’obbligo formativo;
2. Il datore di lavoro è tenuto all’erogazione sia della retribuzione che della formazione necessaria all’acquisizione delle competenze professionali, con obbligazioni di pari dignità e non alternative tra loro;
3. L’art. 22 del TUI disciplina l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato con cittadini stranieri residenti all’estero;
4. Il Testo Unico per l’Immigrazione non prevede canali di ingresso specifici per gli apprendisti.

CONCLUSIONI OPERATIVE
Alla luce di quanto sopra, si conferma che:
• È possibile assumere lavoratori stranieri residenti all’estero con contratto di apprendistato, sia nell’ambito delle quote d’ingresso di cui all’art. 3 del TUI, sia al di fuori delle quote per coloro che hanno frequentato programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai sensi dell’art. 23 del TUI;
• Le condizioni di impiego, incluse quelle relative alla formazione, devono essere contenute nella proposta di contratto di soggiorno allegata alla richiesta nominativa presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione;
• Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla possibilità, già riconosciuta dalla legge, di convertire un permesso di soggiorno rilasciato per altri motivi (es. studio) in permesso per lavoro nel caso di stranieri già presenti in Italia impiegati con contratto di apprendistato.

Continua