ESCLUSIONE OBBLIGO DI REPERIBILITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO

In linea generale, i lavoratori dipendenti del settore privato, in caso di malattia, hanno l’obbligo di essere reperibili presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale durante tutta la durata della malattia, comprese le domeniche e i giorni festivi, nelle fasce giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Tale obbligo si rende necessario per consentire il controllo dello stato di malattia da parte delle strutture competenti di Asl e Inps.

Dal 22 gennaio 2016, a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale 11 gennaio 2016, sono esclusi dall’obbligo di rispettare le suddette fasce di reperibilità

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