NUOVE DISPOSIZIONE PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALE

 

2025 Chi inquina meno, paga meno!

Con la presente si illustrano le importanti modifiche alla disciplina fiscale e contributiva dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 48).
PREMESSA L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024 (supplemento n. 42) le tabelle nazionali dei costi chilometrici elaborate dall’ACI per l’anno 2025, necessarie per la quantificazione del fringe benefit dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo.
AMBITO DI APPLICAZIONE La normativa si applica agli:
• Autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada
• Motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo a:
• Dipendenti
• Collaboratori coordinati e continuativi
• Amministratori
NUOVA DISCIPLINA DAL 1° GENNAIO 2025 Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il legislatore ha introdotto un nuovo sistema di calcolo che prevede tre diverse percentuali, non più basate sulle emissioni di CO2 ma sulla tipologia di alimentazione del veicolo:
1. Veicoli a batteria elettrica (BEV):
o Percentuale applicabile: 10%
o Calcolo: 15.000 km × 10% = 1.500 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
2. Veicoli ibridi plug-in (PHEV):
o Percentuale applicabile: 20%
o Calcolo: 15.000 km × 20% = 3.000 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
3. Tutti gli altri veicoli:
o Percentuale applicabile: 50%
o Calcolo: 15.000 km × 50% = 7.500 km da moltiplicare per il costo chilometrico ACI
REGIME TRANSITORIO Per i veicoli già in uso o assegnati con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli non di nuova immatricolazione assegnati dopo tale data, continua ad applicarsi il precedente sistema basato sulle emissioni di CO2:
1. Emissioni fino a 60 g/km:
o Percentuale: 25%
o Calcolo: 15.000 km × 25% = 3.750 km
2. Emissioni da 61 a 160 g/km:
o Percentuale: 30%
o Calcolo: 15.000 km × 30% = 4.500 km
3. Emissioni da 161 a 190 g/km:
o Percentuale: 50%
o Calcolo: 15.000 km × 50% = 7.500 km
4. Emissioni superiori a 190 g/km:
o Percentuale: 60%
o Calcolo: 15.000 km × 60% = 9.000 km
DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE Il valore imponibile ai fini fiscali e contributivi si determina attraverso i seguenti passaggi:
1. Individuazione del costo chilometrico dalla tabella ACI pertinente
2. Moltiplicazione del costo per i chilometri convenzionali (determinati in base alla percentuale applicabile)
3. Sottrazione di eventuali importi addebitati al dipendente (comprensivi di IVA)
4. Riparametrazione al periodo di disponibilità del veicolo nell’anno (in 365esimi)
ESENZIONE FRINGE BENEFIT 2025-2027 Per effetto dell’art. 1, comma 390 della L. 207/2024, il valore dei fringe benefit (compreso quello dell’auto) non concorre alla formazione del reddito entro i seguenti limiti:
• € 1.000 per la generalità dei dipendenti
• € 2.000 per i dipendenti con figli fiscalmente a carico
ASPETTI CONTRIBUTIVI E TFR Il valore del fringe benefit come sopra determinato:
• Concorre alla base imponibile contributiva (previdenziale e assistenziale)
• Rientra nella base di calcolo del TFR, salvo diverse disposizioni della contrattazione collettiva
• È soggetto a contribuzione INAIL
CASI PARTICOLARI
1. Veicoli non presenti nelle tabelle ACI Per i nuovi modelli immessi sul mercato nel 2025 e non presenti nelle tabelle, occorre fare riferimento al veicolo più simile per caratteristiche tecniche, verificando anche il valore di emissione di CO2.
2. Uso esclusivamente personale In caso di concessione del veicolo per uso esclusivamente personale, il benefit deve essere valorizzato secondo il criterio del “valore normale” ex art. 9 TUIR.
3. Partecipazione alla spesa Gli importi addebitati al dipendente (comprensivi di IVA) riducono il valore imponibile del benefit. Se l’addebito è pari o superiore al valore del benefit, non si genera alcun importo imponibile.
VARIAZIONI COSTI CHILOMETRICI 2025 Si segnala che le nuove tabelle ACI presentano:
• Una riduzione dei costi chilometrici per i veicoli a benzina, gasolio e ibridi rispetto al 2024
• Un incremento dei costi chilometrici per i veicoli elettrici e plug-in
ADEMPIMENTI OPERATIVI Si raccomanda di:
1. Verificare i contratti di assegnazione auto in essere
2. Identificare la corretta percentuale applicabile per ciascun veicolo
3. Monitorare il limite complessivo di esenzione dei fringe benefit

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Nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta – Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024)

 

Spese di trasferta Dal 2025 solo pagamenti tracciabili. Sei pronto

LE NUOVE REGOLE SULLE SPESE DI TRASFERTA 

Con la presente desideriamo informarVi delle importanti novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di tracciabilità delle spese di trasferta, che avranno un impatto significativo sulla gestione amministrativa dei rimborsi spese dei Vostri dipendenti.

QUADRO NORMATIVO La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 81-83, L. 207/2024) ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di trasferta e i relativi rimborsi analitici. Questa disposizione si applica sia alle imprese che ai lavoratori autonomi.

SPESE INTERESSATE DALL’OBBLIGO L’obbligo di tracciabilità si applica alle seguenti tipologie di spese:
• Prestazioni alberghiere (alloggio)
• Somministrazione di alimenti e bevande (vitto)
• Servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e NCC)

MODALITÀ DI PAGAMENTO CONSENTITE Per garantire la tracciabilità, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante:
• Carte di credito
• Carte di debito (bancomat)
• Bonifici bancari
• Assegni
• Altre soluzioni di pagamento elettronico (app di pagamento)

CONSEGUENZE SUL TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO La corretta tracciabilità dei pagamenti è condizione necessaria per:
• La deducibilità fiscale dei costi per l’azienda
• L’esenzione dalla tassazione e dall’imposizione contributiva per i rimborsi ai dipendenti

CASI ESCLUSI DALL’OBBLIGO Sulla base dell’interpretazione attuale della normativa, non richiedono tracciabilità:
• I rimborsi forfettari (nei limiti previsti dalla normativa vigente)
• Le spese accessorie (lavanderia, parcheggio) fino a €15,49 al giorno in Italia e €25,82 all’estero
• I biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus)
• I rimborsi chilometrici (in attesa di chiarimenti ufficiali)

MISURE OPERATIVE DA ADOTTARE
Per gestire efficacemente le nuove disposizioni, Vi suggeriamo di concentrarvi su tre aspetti fondamentali:
La formazione del personale è il primo passo: organizzate un momento informativo dove spiegare ai dipendenti le nuove regole per i pagamenti in trasferta. È essenziale che tutti comprendano quali spese devono essere pagate con strumenti tracciabili e come documentarle correttamente.
Sul fronte degli strumenti di pagamento, valutate se fornire carte aziendali ai dipendenti che viaggiano spesso. In alternativa, se optate per l’utilizzo delle carte personali, definite procedure chiare e tempistiche precise per i rimborsi.
Infine, predisponete un sistema semplice ma efficace per la raccolta della documentazione. Oltre alle normali ricevute di spesa, ora dovrete conservare anche la prova del pagamento tracciato (estratti conto, ricevute di pagamento elettronico). Un modulo standard per la presentazione delle spese può semplificare notevolmente questo processo.
Il nostro Studio è a disposizione per aiutarvi a implementare queste procedure nel modo più adatto alla vostra realtà aziendale.

PUNTI IN ATTESA DI CHIARIMENTO Segnaliamo che sono ancora in attesa di chiarimento ufficiale:
• L’applicabilità ai collaboratori e amministratori
• Il trattamento delle trasferte all’estero in Paesi con limitata diffusione dei pagamenti elettronici
• La gestione delle trasferte nel comune sede di lavoro.

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