Fondo nuove competenze

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Fondo nuove competenze. Le attività del 2022 nel segno della semplificazione

Istituito nel 2020 dal decreto-legge n. 34, articolo 88, il Fondo nuove competenze (FNC) ha concluso la sua prima sperimentazione nel giugno 2021. Il finanziamento dedicato era di 730 milioni di euro.

Lo strumento – pubblico e cofinanziato dal Fondo sociale europeo – è nato per contrastare gli effetti economici dell’epidemia Covid-19, permettendo alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori attraverso la destinazione di parte dell’orario alla formazione. Ha suscitato particolare interesse presso le imprese (e i consulenti del lavoro che le accompagnano nell’utilizzo della misura); è, infatti, uno strumento di politica attiva destinato a supportare le realtà produttive in ottica di prevenzione.

Il primo pilastro del Fondo punta a sostenere i datori di lavoro costretti ad affrontare il cambiamento: grazie alla rimodulazione dell’orario di lavoro, si destinano delle ore per attività formativa. Il secondo pilastro è il percorso formativo: gli obiettivi formativi devono essere chiari e definiti, per attuare il percorso.

Quanto al progetto formativo, valutato dalla regione competente, l’istruttoria viene svolta da Anpal con il supporto delle Regioni. Il contributo avviene in due momenti: l’Inps eroga un’anticipazione pari al 70%; il saldo avviene al termine delle attività, dopo aver inviato la relativa richiesta con l’attività svolta.

Ai datori di lavoro destinatari viene rimborsato il costo del lavoro, quindi la parte retributiva e contributiva, per lo sviluppo delle competenze di lavoratrici e lavoratori. Infine, per i costi della formazione le imprese possono avvalersi del Fondo interprofessionale.

L’impatto in termini di partecipazione è stato elevatissimo; ha anche comportato un grande lavoro da parte di Anpal e delle Regioni che valutano i piani formativi inviati dalle aziende e dalle altre realtà. Il numero di istanze presentate entro il termine di chiusura dell’Avviso, fissato al 30 giugno scorso, è stato eccedente le risorse inizialmente stanziate; conseguentemente, nel 2021 si è potuto soddisfare parzialmente la domanda complessiva, secondo l’ordine di presentazione. Si è dimostrata misura di successo.

Su base del nuovo quadro finanziario, nel 2022 è stato adottato il decreto del Commissario straordinario (DCS) 1° febbraio, che ha riammesso ad istruttoria le istanze eccedenti. Vi sono riammesse anche le domande presentate prima del 31 maggio 2021, ma rimaste sospese per richieste di integrazioni.

Poiché il Fondo può essere un driver essenziale per sostenere i programmi formativi alla base dei progetti di formazione attivati dalle aziende, sembra opportuno rammentare qui velocemente che esso eroga contributi finanziari in favore dei datori di lavoro privati che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, per la partecipazione a percorsi di formazione dei lavoratori, per “mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocazione dei dipendenti”.

Dal primo giorno di febbraio 2022 (data del DCS qui commentato), le istanze vengono suddivise in due gruppi, a seconda che siano state approvate alla data del 31 dicembre 2021 (“FNC 2021”, si tratta delle istanze presentate entro il 31 maggio 2021, ore 15.20) o che accedano all’istruttoria nel 2022 (“FNC 2022”, il resto delle istanze presentate entro il 30 giugno e di cui l’istruttoria si avvierà a seguito del decreto).

Così, il 2022 si è aperto a nuove domande e ulteriori accordi collettivi potranno accedere al Fondo. Il Commissario Anpal, Tangorra, ha affermato: “Intendiamo accompagnare la doppia transizione ecologica e digitale, sostenendo anzitutto i lavoratori dei settori più esposti al rischio occupazionale, attraverso lo strumento della formazione, con percorsi di sviluppo delle competenze”.

“Del resto – spiega il nostro ministro Orlando in Audizione nelle Commissioni Lavoro e Affari sociali nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – è proprio la transizione ecologica e digitale a richiedere un forte potenziamento in Italia della filiera formativa e professionalizzante”.

Le istanze ammesse ad istruttoria nell’anno in corso impegnano globalmente circa 631 milioni di euro, 31 dei quali derivanti da economie sulla prima assegnazione; la copertura finanziaria per lo scorrimento è assicurata per circa 500 milioni di euro dalle risorse React-Eu confluite nel Programma operativo Spao a titolarità di Anpal, per 100 milioni dal bilancio dello Stato, come previsto dall’art. 10-bis del cd. “decreto fiscale”, e per circa 30 milioni dalle economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni dei contributi già riconosciuti. Restano nella disponibilità del Fondo risorse residue corrispondenti a 1miliardo di euro (disponibile in base alla programmazione delle risorse React-Eu), con le quali rimborsare il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro ridotte, per effetto di accordi collettivi, a beneficio della rimodulazione dell’orario che includa la frequenza dei percorsi formativi.

Durante il 2022, quindi, oltre alla riammissione delle istanze presentate a valere sul primo Avviso, si riapre la possibilità di presentarne di nuove.

Un decreto interministeriale tornerà a regolamentare la materia all’esito della sperimentazione. Verrà pure emanato un nuovo Avviso in corso d’anno.

La norma che permette la ridefinizione dei limiti degli oneri finanziabili, le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, le caratteristiche dei progetti formativi, è l’art. 11-ter del dl n. 146/2021.

Quali novità porta il decreto 1° febbraio?

Esso modifica ed integra le tempistiche, come di seguito illustrato, nel segno di una semplificazione che favorisca la realizzazione dei progetti formativi (attenzione: le indicazioni sulle tempistiche, laddove non specificato, devono intendersi in termini di giorni di calendario).

In caso di sospensione dell’istanza, la durata massima del periodo di sospensione è fissata in 90 giorni, decorsi inutilmente i quali l’istanza viene rigettata; inoltre, per le istanze già ammesse ad istruttoria ed in stato di sospensione alla data di pubblicazione del decreto, il predetto termine decorre dalla medesima data di pubblicazione.

I tempi di realizzazione dei percorsi di sviluppo delle competenze – entro 90 giorni dall’approvazione della domanda; 120 nel caso di presentazione da parte di Fondi paritetici Interprofessionali e del Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori – possono essere prorogati una tantum (una sola volta), fino a 180 giorni dalla data di approvazione della domanda (che può avvenire per silenzio assenso). La procedura ora descritta si applica anche ai progetti in corso di realizzazione alla data di pubblicazione.

Anche le richieste di saldo beneficiano di vantaggi che le imprese potranno, perciò, trasformare in opportunità ancor più quest’anno.

Oggi si applicano i seguenti nuovi termini, decorsi i quali Anpal procederà senza ulteriore indugio alla revoca del contributo e al disimpegno delle somme: per i progetti ammessi ad istruttoria e per quelli in corso di realizzazione alla data del decreto 1° febbraio, vengono concessi ulteriori 20 giorni, in aggiunta ai 40 originariamente fissati; viceversa, per i progetti già conclusi alla data del 1° febbraio, vengono ammesse all’iter di valutazione le richieste di saldo già presentate ma pervenute oltre i 40 giorni; vengono concessi 20 giorni in più, a far data dalla pubblicazione del decreto in argomento, per presentare le richieste di saldo per le quali sia spirato il termine di 40 giorni.

I datori di lavoro dovranno presentare integrazioni e/o chiarimenti alla richiesta di saldo non oltre 30 giorni dalla data di richiesta specifica.

Restano valide le altre tempistiche, tutte indicate dall’Avviso approvato con DD 461 del 4.11.2020.

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