INAIL – NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI INFORTUNI

Con la presente per comunicare che a decorrere dal 12 ottobre 2017, a norma dell’art. 18, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro sarà obbligato a comunicare all’Inail, ai fini statistici e informativi, gli infortuni sul lavoro che comporteranno l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, tramite i servizi telematici dell’Istituto, entro 48 ore dalla data di ricezione del certificato medico.

La norma non prevede espressamente quali sono i dati da comunicare, ma come precisato dall’Inail, con nota del 22 gennaio 2013, prot. 725, dovrà essere utilizzato on line il modulo unificato di denuncia e di comunicazione degli infortuni attualmente già in vigore, che consente al datore di lavoro di assolvere sia all’obbligo di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi che di comunicazione ai fini statistici. Ad oggi, comunque non è ancora chiaro se in caso di infortunio che comporti un’assenza dal lavoro non superiore a tre giorni dovranno essere compilate tutte le sezioni oppure solo alcune.

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