DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Tali somme non possono nemmeno essere conguagliate con quelle anticipate ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, con l’unica eccezione dell’ipotesi in cui, a seguito di conguaglio tra importi contributivi a carico del datore di lavoro e somme anticipate, risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

Con la circolare n.121/16 l’Inps ha commentato il nuovo quadro normativo formatosi a seguito della parziale depenalizzazione (continua…)

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DEPENALIZZAZIONE PER OMISSIONI CONTRIBUTIVE

Con la recente nota n.9099/16 il Ministero del Lavoro ha offerto alle proprie sedi territoriali istruzioni in relazione al trattamento, in sede ispettiva, delle casistiche legate all’omissione di versamento contributivo. Si ricorda che sul tema, a mezzo del recente D.Lgs. n.8/16, si è avuta una rilevante modifica alle normativa penale, in precedenza in vigore, in relazione all’omissione di versamento di ritenute previdenziali dei lavoratori dipendenti. Attualmente, quindi, solo se tale omissione risulta maggiore di € 10.000,00 annui, essa assume rilevanza penale ed è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032,00. Se l’importo omesso, invece, (continua…)

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