La calmieratrice è norma di civiltà. L’Inps soccombe alla prima pronuncia di II grado che ne decreta la piena vigenza

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Il principio di proporzionalità a base della c.d. norma calmieratrice prevista dall’articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 338/1989 (legge n. 389/1989), conferisce una misura, un limite, alle sanzioni per irregolarità retributive e contributive. La misura consiste nel rispetto di una proporzione tra l’inadempimento e la perdita del beneficio.

Questo impedisce che piovano addosso agli inadempienti effetti sanzionatori sproporzionati.

E’ accaduto nelle interpretazioni dell’Inps riguardo al datore di lavoro agricolo incorso in irregolarità minime a seguito di procedure ispettive: perdita integrale del beneficio, sanzioni pecuniarie (con interessi) e sanzioni civili.

Non avrebbe dovuto la norma calmieratrice evitare la sproporzione tra lieve omissione e decadenza dalla decontribuzione?

L’Inps ha attribuito ad essa un tempo, considerandola non più vigente. Ed invece, la Corte di Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha espresso un principio di tenore opposto: la norma calmieratrice non è mai stata espressamente abrogata, né il quadro regolatore del 1989. Vige ed è applicabile.

Tornando al principio contenuto nella norma, quello della proporzionalità in forza del quale il rapporto causa-effetto tra omissione retributiva o contributiva e perdita dell’agevolazione deve per l’appunto essere proporzionale, l’anomalia della decisione dell’Inps di considerare la norma calmieratrice decaduta e di, conseguentemente, comminare la decadenza dai benefici e il recupero integrale dei contributi non versati, viene corretta per la prima volta da un giudice di secondo grado.

La sentenza impone di riportare sui giusti binari la logica della disposizione, facendo restare contenuta nei limiti della maggior somma fra retribuzione non corrisposta e contribuzione omessa la perdita del beneficio della riduzione del contributo a carico del datore di lavoro.

In buona sostanza, il mancato rispetto delle regole fa perdere i benefici, sì, ma limitatamente: “… la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.

L’intervento dell’INPS si spinge, tuttavia, oltre fino a ritenere non applicabile la norma al settore agricolo, nella convinzione che l’ambito applicativo sia limitato ai benefici contributivi di cui all’articolo 6 – con espresso riferimento alle sole ipotesi di fiscalizzazione e di sgravi del Mezzogiorno, non anche all’ulteriore decontribuzione in favore delle aziende agricole site in territori montani e di quelle site in zone agricole svantaggiate e non anche all’ulteriore decontribuzione.

Dal che la sintesi è: 1. La norma calmieratrice non contempla tra i suoi destinatari il settore agricolo; 2. La norma calmieratrice è decaduta.

Lo snodo della questione può derivare dall’azione diretta del Legislatore in direzione di una norma di interpretazione autentica che chiarisca definitivamente la portata applicativa della norma calmieratrice, a fronte della confermata vigenza.

La recente sentenza della Corte d’Appello di Bari, n. 599 del 22 marzo 2021, pubblicata il 21 maggio, ha se non altro fornito una pezza d’appoggio. D’ora in avanti, la norma calmieratrice dovrà essere considerata vigente, quindi pienamente operativa, e verso tutti i settori ivi incluso quello agricolo.

Ed infatti, il pronunciamento ha decretato che “quella posta dall’art. 6, commi 9-13 del D.L. 338/1989 è una sorta di disciplina di carattere generale che fissa le condizioni per fruire di tutte le agevolazioni contributive, sempre richiamata dalla normativa successiva in materia e, comunque, destinata ad applicarsi anche in mancanza di richiamo esplicito”.

A conclusione del presente contributo, giova rammentare che una posizione forte fu assunta dall’ANCL (Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro), a parere della quale l’articolo 6 è una norma di civiltà che, imponendo di differenziare gli effetti, le conseguenze che derivano dalla gravità dell’inadempimento, riconosce natura sostanzialmente anche sanzionatoria alle norme dell’ordinamento che regolano i benefici contributivi.

                                                                                                                                                                                                                  Roberto Nesti

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